L’avviso bonario è impugnabile e la dichiarazione errata è sempre emendabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 1385 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell’art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 (c.d. avviso bonario), che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria con l’esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è immediatamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, pur non essendo elencata nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La dichiarazione dei redditi affetta da errori di fatto o di diritto, da cui possa derivare l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi in contrasto con l’art. 53 Cost., è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza; il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 è circoscritto all’utilizzabilità in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla rettifica.
Il Fatto
Una società contribuente aveva effettuato investimenti in beni strumentali nel corso del 2001, beneficiando della deducibilità prevista dagli artt. 4 e 5 della l. n. 383/2001 (c.d. Tremonti-bis). Nella compilazione del quadro RJ e RS della dichiarazione dei redditi aveva però indicato un importo inferiore a quello spettante, per un errore materiale relativo all’esclusione del 50% del costo di acquisto del terreno. Solo nel 2008 la società presentava dichiarazioni integrative per gli anni 2001, 2002 e 2003, dando continuità alle maggiori perdite nelle dichiarazioni successive. Per l’anno d’imposta 2014, la società impugnava la comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR delle Marche dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione, ritenendo l’atto diverso da quelli impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i sei motivi di ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, relativo all’asserita omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno: il ragionamento svolto dalla CTR costituiva un implicito rigetto della stessa, non ravvisandosi il vizio quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la pretesa non esaminata.
Ha invece giudicato fondato il secondo motivo, con cui si contestava la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione diretta dell’avviso bonario. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è impugnabile, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.
La Corte ha inoltre precisato che, una volta dichiarata l’inammissibilità del gravame, il giudice si spoglia della potestas iudicandi: le eventuali argomentazioni sul merito successivamente svolte costituiscono mere valutazioni ad abundantiam, prive di effetti giuridici e non sindacabili in cassazione se non si censura la statuizione di inammissibilità, unica ratio decidendi rilevante. Nel caso di specie, tale statuizione era stata correttamente impugnata.
La Corte ha infine ribadito, per completezza, che la dichiarazione dei redditi è emendabile anche in sede contenziosa quando l’errore determini un prelievo più gravoso in contrasto con l’art. 53 Cost., essendo il limite temporale dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 circoscritto alla compensazione. Ha accolto il secondo motivo, dichiarato l’assorbimento dei restanti e ha cassato con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche.
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Nota della Redazione
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