Rimborso IRBA, legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane (Cass. civ. Sez. V n. 3109 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto il rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ancorché il gettito sia destinato alle Regioni e la relativa istanza sia stata a queste ultime indirizzata. L’IRBA costituisce, infatti, un tributo proprio derivato di natura sostanzialmente erariale, istituito e interamente regolato dal legislatore statale, che non ha lasciato alle Regioni alcun margine di autonomia attuativa: alle Regioni residua una funzione di mera tesoreria. Ne consegue che, all’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ente territoriale, deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda di rimborso proposta nei suoi confronti. La questione di legittimazione è rilevabile d’ufficio, non formando oggetto di giudicato implicito se non è stata sollevata dalle parti in contraddittorio.
Il Fatto
Una società operante nel settore della distribuzione di carburanti ha chiesto il rimborso dell’IRBA corrisposta per gli anni d’imposta 2018 e 2019, dopo che il legislatore nazionale e quello regionale avevano soppresso il tributo a decorrere dal 2021. Il diniego opposto dalla Regione è stato impugnato davanti al giudice tributario.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con sentenza n. 100/2024, ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo disapplicabile la clausola di salvezza delle obbligazioni pregresse e superabile il limite temporale fissato dal legislatore. La Regione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, incentrati sull’onere della prova della traslazione dell’imposta sui consumatori e sul ruolo attuativo dell’ente territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare, d’ufficio, la questione della legittimazione passiva della Regione, muovendo dal principio delle Sezioni Unite n. 7925 del 2019: la decisione di merito non forma giudicato implicito sulla legittimazione se la relativa questione non è stata oggetto di contraddittorio tra le parti.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della disciplina. L’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, in attuazione della delega di cui alla legge n. 158 del 1990, ha consentito alle Regioni di istituire il tributo; ma è l’art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995 ad averne definito accertamento, liquidazione, riscossione coattiva e contenzioso, con rinvio alle disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per l’individuazione dell’organo amministrativo competente.
Da qui la qualificazione dell’IRBA come tributo proprio derivato, di natura sostanzialmente erariale. La Corte richiama la Corte cost. n. 100 del 2024, che ha riconosciuto al tributo struttura analoga a quella dell’accisa, esigibile al momento dell’immissione al consumo del prodotto energetico. L’Agenzia delle Dogane ha mantenuto la titolarità delle funzioni di accertamento e riscossione, mentre alle Regioni è rimasto un ruolo di mera tesoreria: non hanno contezza dei versamenti per ciascun contribuente e non possono verificare il presupposto del diritto al rimborso.
La conclusione è sostenuta dal precedente di questa Corte reso in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ. con la sentenza n. 21883 del 2024, che ha attribuito in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti di rimborso dell’addizionale provinciale sulle accise sull’energia elettrica, fattispecie analoga per struttura e vicenda abrogativa.
Su queste basi la Corte afferma la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, con assorbimento delle ulteriori eccezioni. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio, stante l’impossibilità di proseguire il giudizio nei confronti dell’ente privo di legittimazione; le spese dei gradi di merito e di legittimità sono interamente compensate.
Nota della Redazione
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