Rimborso IRPEF sisma Sicilia escluso per divieto ultrapetizione in esecuzione (Cass. civ. Sez. V n. 644 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello tributario riassunto a seguito di rinvio della Corte di cassazione, il riconoscimento di un importo di rimborso superiore a quello originariamente richiesto integra ultrapetizione, perché altera il petitum e viola la natura di giudizio chiuso del grado di rinvio. Il beneficio fiscale previsto dall’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 in favore delle vittime del sisma siciliano del dicembre 1990 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE. Il giudice del merito deve accertare in concreto il rispetto del regolamento de minimis, senza poter demandare tale verifica alla fase esecutiva o a una delle parti.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di redditi di fabbricati, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e di capitale, impugnava il silenzio rifiuto dell’Ufficio sulla domanda di rimborso del 90% degli importi versati a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992, in forza dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002. La domanda riguardava un importo complessivo di euro 71.781,26 su un totale di euro 79.756,96.

La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso e la C.t.r. della Sicilia rigettava l’appello dell’Ufficio. La Cassazione, con una precedente ordinanza, accoglieva il ricorso dell’Agenzia e rinviava. Nel giudizio di riassunzione, gli eredi del contribuente, nel frattempo deceduto, ottenevano il rimborso delle somme versate per il triennio, nella misura del 90% delle imposte pagate, oltre interessi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di improcedibilità del ricorso: rispetto alla data di deposito della sentenza impugnata, il ricorso risulta notificato nel termine breve di sessanta giorni, con richiamo a Sezioni Unite n. 21349 del 2022.

Il primo motivo è fondato. Rispetto al rimborso di euro 71.781,26 riconosciuto nei gradi precedenti, la sentenza impugnata attribuisce euro 94.807,54, somma introdotta per la prima volta nel ricorso per riassunzione. Il dato non è contestato dal contribuente. Ne deriva la violazione sia del petitum originario sia della natura di giudizio chiuso del grado di rinvio.

Richiamando Cass. n. 20535 del 2014, la Corte ribadisce che nel giudizio di appello tributario riassunto dopo rinvio è inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo quelli non depositabili in precedenza per causa di forza maggiore. Il vizio di ultrapetizione, secondo Cass. n. 7591 del 2022, si configura quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione e pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni delle parti. Nella specie il rimborso riconosciuto eccede l’originario petitum.

Anche il secondo motivo è fondato. La Corte ricorda l’indirizzo secondo cui la disposizione invocata non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE (Cass. n. 2208 del 2019; Cass. n. 8408 del 2019). Presupposto necessario è che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e che sia evitata ogni sovracompensazione. Quanto al de minimis, non basta che l’importo del singolo procedimento sia inferiore alla soglia di euro 200.000,00 nel triennio: la prova deve riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto su un periodo di tre anni (Cass. n. 14465 del 2017).

La sentenza impugnata ha invece riconosciuto il diritto al rimborso rimettendo la quantificazione all’Agenzia in sede esecutiva, così sottraendosi all’accertamento in fatto che le competeva. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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