Contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio e giudicato esterno (Cass. civ. Sez. V n. 12092 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La questione relativa all’esistenza di un giudicato esterno, essendo rimessa a valutazioni di fatto e di diritto, costituisce una questione rilevabile d’ufficio che il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti. La sua omessa indicazione alle parti integra la violazione del diritto di difesa e determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. Il principio opera anche nel processo tributario, ove l’eccezione si fondi su un fatto idoneo a incidere sulla pretesa impositiva, come il passaggio in giudicato di statuizioni rese in un parallelo giudizio. Non è sufficiente che il giudice abbia accertato il dato processuale: occorre che ne abbia stimolato il contraddittorio.

Il Fatto

L’Ufficio emetteva nei confronti di una società di capitali un avviso di accertamento per il 2006, rettificando il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari, per l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con riprese ai fini IRES, IRAP e IVA. Il medesimo Ufficio notificava poi a un socio titolare del 50% della quota un distinto avviso, imputandogli per trasparenza, in forza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base proprietaria, un maggior reddito da partecipazione ai fini IRPEF.

Il contribuente impugnava l’atto personale. La Commissione provinciale riduceva il reddito tassabile in misura proporzionale alla rideterminazione dell’imponibile societario disposta nel parallelo giudizio. La Commissione regionale confermava, respingendo l’appello principale dell’Amministrazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi; l’intimato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria il secondo motivo, che denuncia la nullità del procedimento per violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., ritenendolo assorbente delle restanti censure.

Dalla lettura della pronuncia impugnata emerge che la Commissione regionale ha fondato la decisione su una questione rilevata d’ufficio: l’asserita formazione del giudicato esterno su alcuni capi della sentenza d’appello resa nel parallelo giudizio societario, poi cassata con rinvio. I giudici di merito non hanno dato conto di aver stimolato il contraddittorio sul punto.

La Corte qualifica tale questione come «mista di fatto e diritto», perché non richiede solo l’interpretazione dell’art. 393 cod. proc. civ. e la ricognizione dei suoi effetti, ma implica valutazioni sul contenuto delle censure svolte nel ricorso per cassazione dell’Agenzia e sulla portata della pronuncia cassatoria.

Richiamando il proprio costante indirizzo (Cass. n. 1190/2025, Cass. n. 822/2024, Cass. n. 14110/2021, Cass. n. 10353/2016), il Collegio ribadisce che l’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio soggette al divieto della sentenza cd. della «terza via» comprende le questioni di fatto o miste e le eccezioni rilevabili d’ufficio, intese come valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere (Cass. n. 35974/2021, Cass. n. 13195/2023).

L’esistenza di un giudicato esterno formava oggetto di un’eccezione rilevabile d’ufficio (Cass. n. 48/2021, Cass. n. 16847/2018, Cass. Sez. Un. n. 691/2016), basata su un fatto idoneo a incidere sulla pretesa tributaria. La sua omessa indicazione ha quindi recato pregiudizio al diritto di difesa dell’Amministrazione, privandola della possibilità di interloquire. Rileva, inoltre, che l’impugnante ha indicato le ragioni che avrebbe potuto spendere ove il contraddittorio fosse stato attivato, in linea con Cass. n. 17640/2024.

Sussiste pertanto il vizio processuale lamentato, con conseguente nullità della sentenza. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 393 c.p.c.

Tutte le 47 sentenze sull'art. 393 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *