Rimborso iscrizione all’albo speciale dei biologi a carico del datore pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5468 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente biologo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di esclusività presso un ente pubblico può svolgere attività libero professionale nei termini specificati dall’art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dalla contrattazione collettiva. Ne deriva che l’iscrizione all’albo speciale dei biologi non costituisce adempimento imposto dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico. La relativa spesa ricade sul professionista, non è rimborsabile e la sentenza di appello che aveva riconosciuto il rimborso in via analogica ai principi elaborati per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli uffici legali di enti pubblici è cassata, con decisione nel merito e rigetto delle domande originarie.

Il Fatto

Una dirigente biologa, legata a un’azienda sanitaria locale da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di esclusività, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo dei biologi, prevista dall’art. 2 legge n. 396/1976. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato le domande.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1990/2023, ha invece accolto il gravame, ravvisando il fondamento del diritto al rimborso, in via analogica, nei principi affermati dalla Cassazione in tema di spese per l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati. La spesa sarebbe stata sostenuta nell’interesse esclusivo del datore di lavoro. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione degli artt. 2 e 47 della legge n. 396/1976 e degli artt. 2, 15 e 21 della legge n. 247/2012. La ricorrente sostiene che l’iscrizione all’albo sia condizione necessaria per l’esercizio della professione e debba preesistere all’instaurazione del rapporto in regime di esclusiva.

La Corte muove dal precedente Cass. n. 32589 del 2022, reso in materia di iscrizione all’albo IPASVI. In quella sede si era affermato che, per la professione infermieristica, la disciplina consente l’esercizio dell’attività libero professionale e che pertanto l’iscrizione all’albo non può ritenersi imposta dal legislatore nel solo interesse del datore pubblico. Diversamente accade per la professione forense, il cui esercizio in favore di terzi da parte del dipendente pubblico è vietato in modo assoluto.

Il passaggio decisivo consiste nello stabilire se al dirigente biologo in regime di esclusività sia vietato in assoluto il compimento degli atti tipici della professione al di fuori del rapporto di impiego. Solo in tal caso l’iscrizione sarebbe imposta nel solo interesse del datore e la spesa rimborsabile.

La Corte esamina l’art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992, che al secondo comma prevede il diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali. Il terzo comma pone il limite quantitativo: l’attività libero professionale non può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Identica conclusione discende dalla contrattazione collettiva. L’art. 31 del CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018 ribadisce il limite dei volumi, mentre l’art. 115 disciplina le forme di esercizio della libera professione intramuraria. Le fonti primarie e contrattuali, specificando i criteri oggettivi e predeterminati dell’art. 53, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, escludono in radice l’incompatibilità prevista dal comma 1.

Il ricorso è quindi accolto. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e rigetta le domande originarie. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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