Niente rimborso IVA su fattura di addebito costi per inadempimento contrattuale (Cass. civ. Sez. V n. 7380 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fattura con cui il committente addebita all’appaltatore i costi sostenuti per far eseguire a terzi le lavorazioni oggetto del contratto non eseguito non ha ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 633/1972. L’importo si colloca fuori dall’alveo contrattuale e integra una penalità per inadempimento, esclusa dalla base imponibile dall’art. 15, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972. La circostanza che il pagamento sia stato fatturato e che l’IVA sia stata assolta dal committente non muta la connotazione risarcitoria dell’addebito, che resta non detraibile per l’appaltatrice inadempiente.
Il Fatto
Una società appaltatrice si era impegnata, con due contratti del 2012, ad assiematura, saldatura, movimentazione e carico di ventitré paratoie, verso un corrispettivo pattuito. Nel 2014 la committente le addebitava, con fattura, costi per lavorazioni affidate a terzi perché non eseguite dalla stessa appaltatrice.
Nel rigo VX3 del modello IVA relativo al 2017 la società chiedeva il rimborso dell’IVA assolta su quella fattura. L’Ufficio negava il rimborso, rilevando l’assenza del presupposto oggettivo. La CTP di Venezia respingeva il ricorso; la CTR lo accoglieva, escludendo la qualificazione come penalità e dichiarando dovuto il rimborso. L’Agenzia ricorre in Cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 3 d.P.R. n. 633/1972 e la violazione dell’art. 15, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto rimborsabile l’IVA pur essendo le lavorazioni eseguite non in dipendenza di un contratto d’opera o d’appalto, ma proprio a causa del suo inadempimento.
Il motivo è fondato. La disposizione richiamata considera prestazioni di servizi quelle verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto e in genere da obbligazioni di fare, di non fare o di permettere. Nel caso concreto non constano prestazioni riconducibili a quei contratti, bensì un recupero di costi correlato all’inadempimento degli stessi.
Le lavorazioni indicate in fattura sono state eseguite, diversamente dal pattuito, non dal soggetto contrattualmente obbligato ma dal committente. La fattura si colloca quindi al di fuori dell’alveo contrattuale: non avendo l’appaltatrice posto in essere le prestazioni dovute, la committente ha sostenuto costi aggiuntivi ricorrendo a terzi estranei ai contratti, chiedendo poi alla controparte inadempiente il ristoro delle spese occorse.
Per l’art. 15 d.P.R. n. 633/1972 non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, di interessi moratori, di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento. Il pagamento, essendo slegato dall’adempimento in senso tecnico di una prestazione contrattuale, rientra nell’ambito della penalità per inadempimento: la committente non ha fatturato una prestazione, ma chiesto un risarcimento commisurato ai lavori non eseguiti.
La Corte esclude che la regolare fatturazione, il pagamento dell’IVA da parte della committente e la sua astratta detraibilità mutino il quadro. L’imposta costituiva solo una voce di specificazione delle spese sostenute e non alterava la connotazione risarcitoria dell’importo addebitato. L’appaltatrice, al più, sarebbe stata legittimata in sede civile a contestare la debenza dell’IVA, provando l’avvenuta detrazione da parte della committente.
Il ricorso è accolto, la sentenza d’appello cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente, con regolazione delle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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