Definizione agevolata in Cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7379 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197, determina l’estinzione del giudizio. Il perfezionamento della definizione richiede la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo pari al valore della controversia entro il termine previsto dall’art. 1, comma 194, legge n. 197/2022. La declaratoria di estinzione consegue ope legis al ricorrere dei presupposti, ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate richiedeva a una società il pagamento di una somma complessiva di oltre 255.000 euro, a titolo di recupero di mancati o carenti versamenti di IRPEG, IVA ed IRAP per l’anno 2001. L’iscrizione a ruolo traeva origine dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972.

La società impugnava la cartella di pagamento. Dopo alterne vicende nei gradi di merito e un primo giudizio di legittimità, la controversia veniva riassunta dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che rigettava l’appello. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.

Nelle more del giudizio di legittimità, la società presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018. L’Agenzia notificava diniego, ritenendo che l’atto impugnato (cartella di pagamento) non avesse natura di atto impositivo. Avverso tale diniego la società proponeva autonomo ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 6, comma 12, del medesimo decreto.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, in pendenza del giudizio di cassazione, la società ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197/2022. La norma consente di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado, compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.

Il comma 186 richiamato prevede che la definizione avvenga a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La Corte verifica che la società ha effettuato il pagamento dell’intero tributo, al netto delle somme già versate, in data 25 settembre 2023, quindi entro il termine del 30 settembre 2023 fissato dall’art. 1, comma 194, legge n. 197/2022.

Accertato il perfezionamento della definizione, la Corte applica l’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022, che impone la declaratoria di estinzione del giudizio. La decisione assorbe ogni ulteriore questione, comprese quelle relative al diniego opposto dall’Agenzia e ai motivi dei ricorsi.

Quanto alle spese, la Corte le pone a carico di chi le ha anticipate. Il ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata e il ricorso principale avverso la sentenza di merito restano travolti dall’estinzione, che opera per effetto del sopravvenuto perfezionamento della definizione agevolata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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