Responsabilità solidale PREU per apparecchi da gioco non collegati alla rete (Cass. civ. Sez. V n. 6055 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, la responsabilità solidale prevista dall’art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, nel testo anteriore alle modifiche del 2009, non ha funzione sanzionatoria, ma di rafforzamento della garanzia del flusso tributario, onerando i soggetti che traggono vantaggio economico dall’esercizio delle macchine. Ne deriva che l’esercente il locale nel quale sono installati gli apparecchi è coobbligato solidale per tributi, interessi e sanzioni, senza che sia configurabile un suo concorso nell’illecito a titolo di responsabilità diretta. La responsabilità solidale opera anche quando il nulla osta risulti sospeso per il mancato collegamento alla rete telematica dell’amministrazione, mentre resta fermo l’onere di provare il giudicato esterno mediante produzione della sentenza munita di attestato di cancelleria.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente un bar, ha impugnato gli avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione ha intimato il pagamento del prelievo erariale unico per l’anno 2007, riferito ad apparecchi da intrattenimento rinvenuti nel locale e privi del prescritto collegamento alla rete telematica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, escludendo la legittimazione passiva della ricorrente nella qualità di esercente.

La Commissione tributaria regionale ha invece riformato la decisione, affermando la responsabilità solidale della esercente in forza dell’art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Nelle more, ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, domanda respinta dall’Amministrazione con diniego non impugnato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso la richiesta di rinvio, rilevando che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva depositato atto di diniego della definizione agevolata, comunicato alla ricorrente e non impugnato. Gradatamente preliminare è il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze: per effetto del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti, poteri e competenze ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999, la legittimazione processuale spetta esclusivamente alle agenzie per i procedimenti introdotti dopo il 1° gennaio 2001.

Il primo motivo, che deduceva l’inosservanza del giudicato esterno formatosi su una sentenza della Commissione tributaria provinciale, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato il principio secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno deve provarne la certezza mediante attestazione di cancelleria, e deve riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza assunta come passata in giudicato, non bastando il richiamo a stralci della motivazione.

Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. La Corte ha escluso il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che pure stringata, si articola in un percorso logico ricostruibile. Il giudice di appello ha ritenuto la esercente consapevole del mancato collegamento degli apparecchi alla rete telematica, e quindi coautrice interessata della violazione. La decisione è conforme all’orientamento secondo cui sono coobbligati solidali il soggetto installatore, il possessore dei locali e il concessionario di rete, purché non siano già debitori a titolo principale.

La Corte ha ribadito che la previsione della solidarietà non ha funzione sanzionatoria, ma di garanzia dell’adempimento tributario, onerando i soggetti che traggono vantaggio economico dalle macchine da gioco. La responsabilità solidale per le sanzioni è quindi addossata in funzione di garanzia, e non a titolo di concorso nell’illecito. Le stesse considerazioni valgono per il possessore dei locali, attesa l’unicità dei presupposti normativi.

Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché fondato su una nozione di vizio motivazionale non riconducibile all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, e per difetto degli oneri di allegazione. Il ricorso è stato così dichiarato inammissibile verso il Ministero e rigettato verso le altre Amministrazioni, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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