Canoni demaniali delle Autorità portuali esenti da Ires fino al 2021 (Cass. civ. Sez. V n. 7381 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
I canoni percepiti dalle Autorità portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti a Ires, perché l’attività di concessione rientra nelle funzioni statali ed è espressione di poteri pubblicistici, non di attività d’impresa. La decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2020, che ha qualificato l’esenzione come aiuto di Stato esistente incompatibile con il mercato interno, ne impone la soppressione solo per il futuro, senza obbligo di recupero delle annualità pregresse. La disciplina introdotta dal d.l. n. 68/2022, che rende imponibili i canoni come redditi diversi con deduzione forfettaria del 50 per cento, si applica ai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2022 e fa salve le condotte anteriori, con diniego di rimborso dei versamenti pregressi. Ne consegue che, per l’annualità 2007, la pretesa fiscale è infondata.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva rigettato il suo appello, confermando l’annullamento di un avviso di accertamento notificato a un’Autorità portuale per l’anno d’imposta 2007. L’ufficio aveva ripreso a tassazione, a titolo di redditi diversi, i canoni percepiti per la concessione di beni demaniali marittimi, contestando una maggiore Ires rispetto al reddito dichiarato.
Il giudice di appello aveva richiamato i precedenti di legittimità e aveva escluso ogni tassabilità, qualificando la concessione come esercizio di un pubblico potere e l’ente come pubblico non economico. La questione approda in Cassazione sul contrasto tra la tesi dell’amministrazione finanziaria e l’orientamento consolidato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare la natura giuridica delle Autorità portuali. Istituite dalla legge n. 84/1994, esse sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria e subentrano ai preesistenti enti portuali nella titolarità dei beni e dei rapporti. Le successive riforme ne hanno confermato la configurazione di enti pubblici non economici, sottoposti al potere di vigilanza e indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Quanto ai compiti, la Corte sottolinea che l’art. 6 della legge n. 84/1994 attribuisce funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza. La gestione delle concessioni demaniali si inserisce in questo assetto pubblicistico e non integra attività d’impresa, come già affermato da Cass. S.U. n. 4925/2013.
La Corte richiama l’art. 74 T.u.i.r., che esclude dall’imposta gli enti gestori del demanio collettivo e prevede che non costituisce esercizio di attività commerciale l’esercizio di funzioni statali. L’art. 1, comma 993, della legge n. 296/2006 ha confermato la natura non economica degli enti, escludendo i canoni dall’imponibilità Iva. A ciò si aggiungono i precedenti che hanno ribadito l’esclusione da Iva e Ires, salvo prova concreta di attività d’impresa extraistituzionale.
Sul piano euro-unitario, la Corte esamina la decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2020, che ha qualificato l’esenzione come aiuto di Stato incompatibile, e la sentenza del Tribunale UE del 20 dicembre 2023 che l’ha confermata, annullandola solo quanto al rilascio delle autorizzazioni per le operazioni portuali. Trattandosi di aiuto esistente, la Commissione ne ha disposto la soppressione ma non il recupero, e la nuova disciplina del d.l. n. 68/2022 opera solo dai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2022, facendo salve le condotte anteriori e negando il rimborso di quanto già versato.
Ne deriva che, per l’annualità 2007, la pretesa impositiva è infondata e la richiesta di rinvio dell’amministrazione, in attesa della definitività della pronuncia europea, non va accolta. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese processuali.
Nota della Redazione
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