Rimborso IVA anomalo soggetto alla decadenza biennale (Cass. civ. Sez. V n. 12533 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 si applica la disciplina residuale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la domanda di restituzione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Il principio di neutralità dell’IVA non consente di superare il termine decadenziale, ove i requisiti sostanziali siano comunque soddisfatti, ma entro limiti temporali. L’esercizio del diritto alla detrazione può avvenire oltre il periodo d’imposta, ma non senza limiti di tempo. Non osta al diritto unionale una norma interna che assoggetta a decadenza il diritto di detrazione o di rimborso, purché siano rispettati il principio di equivalenza e quello di effettività.
Il Fatto
Un consorzio di imprese indicava nella dichiarazione IVA relativa al 2009 un credito, optando per la compensazione o la detrazione. Nella dichiarazione dell’anno successivo il riporto del credito era omesso; a seguito di controllo automatizzato l’ufficio ne riduceva l’importo. Negli anni seguenti il credito non veniva più riportato e solo con istanza dell’aprile 2015 il consorzio ne chiedeva il rimborso. L’ufficio rigettava l’istanza, ritenendo maturata la decadenza biennale.
La Commissione tributaria provinciale rigettava la domanda. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, valorizzando l’aspetto sostanziale e il principio di neutralità, sul presupposto che il credito fosse incontestato. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il consorzio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sull’art. 360-bis cod. proc. civ., rilevando che la sentenza d’appello non è sorretta da decisioni conformi della giurisprudenza di legittimità. I due motivi, connessi, sono esaminati congiuntamente e ritenuti fondati.
Il credito IVA, pur rideterminato dall’ufficio con riduzione, non era più stato riportato nelle dichiarazioni degli anni successivi fino alla richiesta di rimborso del 2015. Si tratta di un rimborso anomalo, estraneo alle ipotesi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972. Ad esso si applica l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fissa il termine biennale per la domanda di restituzione.
La Corte richiama la propria interpretazione consolidata, che ha applicato la norma residuale in materia di rimborso IVA non tipico (Cass. n. 21674 del 2015, n. 20573 del 2019, n. 32424 del 2019, n. 24655 del 2022, n. 35717 del 2022, n. 24194 del 2023, n. 25612 del 2023, n. 35042 del 2023). Tale indirizzo è coerente con il diritto unionale, che esige la concessione di detrazione o rimborso anche in presenza di requisiti formali omessi, ma entro limiti temporali.
Il giudice unionale ha più volte affermato che la fissazione di termini decadenziali ragionevoli è compatibile con l’ordinamento, a tutela della certezza del diritto (Corte di Giustizia UE, Astone, C-332/15; Volkswagen AG, C-533/16; Luxury Trust Automobil, C-247/21). La possibilità di detrarre senza alcun limite temporale contrasterebbe con il principio di certezza, non potendo la situazione fiscale del soggetto passivo essere rimessa in discussione indefinitamente. La decadenza è ammessa purché rispetti i principi di equivalenza ed effettività.
Nel caso concreto le ragioni della Commissione regionale, fondate sulla prevalenza dell’aspetto sostanziale, hanno trascurato tale giurisprudenza nazionale e unionale. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: la richiesta emersa a distanza di cinque anni, ben oltre il termine biennale, giustifica il rigetto opposto dall’Amministrazione finanziaria. Il ricorso introduttivo del consorzio è rigettato, con compensazione delle spese di merito e condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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