Sanzioni ridotte solo se il contraddittorio preventivo è dovuto (Cass. civ. Sez. V n. 9578 del 12.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione, l’obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, con conseguente riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, ha come unico presupposto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza derivanti dal contenuto della dichiarazione o dal confronto di questa con altri atti in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Al di fuori di tale ipotesi il contraddittorio preventivo non è dovuto e la riduzione delle sanzioni non spetta. In caso di omessi o tardivi versamenti la comunicazione di irregolarità non è prescritta e non matura alcun diritto alla riduzione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla CTP di Milano una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2015, per IVA, sanzioni e interessi. La società deduceva di non aver avuto conoscenza dell’avviso di accertamento, notificato invece all’intermediario che aveva presentato la dichiarazione.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando le sanzioni nella misura del 10%. L’ADER proponeva appello principale contestando l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, poiché la contestazione riguardava omessi versamenti periodici dell’IVA; la contribuente proponeva appello incidentale sulle spese. La CTR della Lombardia accoglieva l’incidentale e rigettava il principale, confermando le sanzioni nella percentuale stabilita in primo grado. L’ADER ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997. La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe confermato l’annullamento parziale delle sanzioni iscritte a ruolo sul presupposto della mancata prova della rituale notifica alla società della comunicazione preventiva.
Il motivo è fondato. Per consolidata giurisprudenza, l’obbligo di contraddittorio preventivo, con conseguente riduzione delle sanzioni, ha come unico presupposto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza derivanti dal contenuto della dichiarazione o dal confronto di questa con altri atti in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Al di fuori di tale ipotesi il contraddittorio preventivo non è dovuto e resta preclusa anche la riduzione delle sanzioni.
La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 13759 del 2016 e Cass. n. 12831 del 2022: l’invio della comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero un’imposta o una maggiore imposta. La sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione. Tale adempimento, invece, non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative.
La sentenza impugnata, oltre a esibire una motivazione meramente assertiva, non si è attenuta a tale superiore principio, che va espressamente ribadito. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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