Esenzione IVA massofisioterapisti solo con titolo ante 1999 o elenco speciale (Cass. civ. Sez. V n. 20681 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esenzione IVA, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese dal massofisioterapista non sono esenti in via generale. L’art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 va coordinato con il riordino delle professioni sanitarie avviato dal d.lgs. n. 502 del 1992 e proseguito con la legge n. 42 del 1999, che postula il conseguimento di diplomi universitari. Il regime di favore spetta solo a chi ha conseguito il titolo secondo il pregresso ordinamento ovvero è iscritto nell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 del d.m. 9 agosto 2019. La diversità di trattamento rispetto ai diplomati post 1999 trova giustificazione oggettiva nel differente livello di formazione e non viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e neutralità fiscale.

Il Fatto

Un contribuente, titolare di ditta individuale esercente l’attività di massofisioterapista, ha ricevuto un avviso di accertamento IVA per l’anno 2012. L’Agenzia delle entrate ha recuperato l’imposta sulle prestazioni che il professionista aveva considerato esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, ritenendole riconducibili alle attività sanitarie.

La Commissione provinciale tributaria di Torino ha rigettato il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha confermato la decisione, riconoscendo al massofisioterapista la qualifica di operatore di interesse sanitario ma non quella di esercente una professione sanitaria ausiliaria. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili le censure di vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per effetto della regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., vigente ratione temporis. Il ricorrente non ha indicato fatti storici omessi, ma una questione giuridica, e negli altri motivi non ha sviluppato la censura. Tale inammissibilità non ha travolto l’intero ricorso, risultando intellegibili gli argomenti sugli errores in iudicando.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 99 del r.d. n. 1265 del 1934 sottopone a vigilanza le arti ausiliarie, tra cui i massaggiatori. Il d.m. 21 gennaio 1994 aveva inserito il massofisioterapista diplomato tra le professioni esenti, ma solo per le prestazioni erogate su prescrizione medica. Il successivo d.m. 17 maggio 2002 ha abrogato quel decreto e non ha ricompreso la figura tra quelle esentate. La legge n. 42 del 1999 ha sostituito la denominazione di professione ausiliaria con quella di professione sanitaria e ha richiesto il possesso di titoli universitari.

Il percorso argomentativo si fonda sul d.m. 27 luglio 2000, che ha disposto l’equipollenza dei diplomi di massofisioterapista conseguiti con corsi triennali ai diplomi di fisioterapista. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4866 del 2024) e la posizione del Consiglio di Stato n. 5225 del 2007: l’equipollenza automatica opera solo per i titoli conseguiti in corsi già regolamentati a livello nazionale, condizione non soddisfatta dalla legge n. 403 del 1971, che non dettava norme sul percorso formativo, lasciando difformità territoriali.

La Corte ha escluso la violazione dei principi di uguaglianza e neutralità fiscale. Il riordino delle professioni sanitarie richiede un livello di preparazione universitario e impedisce la comparazione tra chi ha acquisito il titolo secondo il vecchio ordinamento e chi lo ha conseguito dopo. La comparazione è ipotizzabile solo tra soggetti con il medesimo titolo, con riferimento all’iscrizione nell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 del d.m. 9 agosto 2019 o ai requisiti del comma 4-ter dell’art. 4 della legge n. 42 del 1999.

La Corte ha richiamato l’orientamento unionale della sentenza CGUE 27 aprile 2006, cause riunite C-443/04 e C-444/04: l’esenzione si applica solo alle prestazioni di qualità sufficiente, in base alla formazione dei prestatori. Il legislatore nazionale può escludere determinate professionalità per motivi oggettivi legati alla qualificazione. Il ricorso è stato rigettato e la richiesta di rinvio pregiudiziale respinta, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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