Indennizzo esproprio tassabile solo se lucro cessante (Cass. civ. Sez. V n. 25252 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, cioè il lucro cessante. Esse non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, cioè il danno emergente. La distinzione va operata in concreto, con scrutinio delle singole voci dell’indennizzo, secondo l’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 nel testo applicabile ratione temporis. È viziata da motivazione apparente la sentenza che, attribuendo natura risarcitoria alle somme, le sottragga integralmente a tassazione senza indicare gli elementi da cui trae il convincimento. Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi indicati dalla Corte di legittimità.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, il contribuente cedeva bonariamente a una società un terreno, con pagamento di un prezzo e di un ulteriore importo a titolo di indennizzo per causali diverse: perdita della qualifica di imprenditore agricolo, costi delle pratiche per il cambio di destinazione d’uso, serra e impianto di riscaldamento, ristoro di un preteso danno biologico. Le somme erano percepite negli anni 2003 e 2004 e non indicate nella dichiarazione dei redditi.
Con avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l’importo ai fini Irpef 2004, qualificandolo come reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente ex art. 81 (ora art. 67) Tuir. Dopo l’accoglimento in primo grado e la riforma in appello, la Cassazione cassava con rinvio. Il giudice del rinvio accoglieva il ricorso originario del contribuente; avverso tale sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e agli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 384 c.p.c., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alle indicazioni della sentenza di cassazione. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 6, comma 2, Tuir e dell’art. 1223 c.c.
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi e li ritiene fondati, con assorbimento del terzo. Richiama il principio già enunciato: le somme percepite a titolo risarcitorio sono imponibili solo se destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non lo sono quando riparano un pregiudizio di natura diversa (Cass. Sez. V n. 14329 del 2022).
Il giudice del rinvio, secondo la Corte, ha reiterato il medesimo errore: ha omesso qualsiasi scrutinio delle diverse voci dell’indennizzo, come invece richiesto, e si è limitato ad affermare che le somme avevano natura risarcitoria e che, non rientrando nel mancato guadagno, andavano ricondotte al lucro cessante, senza rilevanza reddituale.
Tali asserzioni sono viziate anche sotto il profilo motivazionale. La Corte ribadisce che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione quando il giudice di merito non indica gli elementi da cui ha tratto il convincimento, o li indica senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo (Cass. VI-5 n. 9105/2017).
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame verificando, per le singole voci, se le somme ricevute a titolo risarcitorio siano imponibili come lucro cessante o escluse come danno emergente, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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