Spese processuali liquidate vicino ai minimi non richiedono motivazione specifica (Cass. civ. Sez. V n. 15396 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento non richiede una specifica motivazione, rientrando nell’ambito dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità. Il giudice del rinvio liquida le spese secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, non con riferimento a ciascun grado. La statuizione sulle spese forfettarie, in difetto di pronuncia, si intende riconosciuta nella misura del quindici per cento del compenso totale. È invece illegittima, per difetto di motivazione, l’integrale esclusione delle spese vive documentate dalle note riprodotte nel ricorso.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto con cui l’ufficio finanziario competente aveva respinto l’istanza di riliquidazione dell’Irpef operata sul TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro, chiedendo il rimborso di quanto versato in più a seguito della ritenuta del sostituto d’imposta.

Dopo l’inammissibilità del ricorso in primo grado e la conferma in appello, la Cassazione, con una precedente ordinanza n. 7265/2009, aveva accolto il ricorso con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale. Il giudice del rinvio ha poi accolto la domanda del contribuente. Quest’ultimo ricorre ora in cassazione censurando la liquidazione delle spese operata in misura ritenuta insufficiente, mentre l’Agenzia delle Entrate resta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato solo in parte. La Corte esamina l’unico motivo, che denuncia l’insufficiente liquidazione delle spese, la violazione dei minimi tariffari e l’omessa motivazione su un punto decisivo.

È infondata, anzitutto, la pretesa di liquidare le spese per ogni singolo grado. Il giudice del rinvio deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, non ai diversi gradi e al loro risultato. Richiamando Cass. n. 32906 del 2022, la Corte ribadisce che il giudice del rinvio può giungere persino a compensare le spese o a condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente.

È parimenti infondata la pretesa di applicare tariffe diverse per ciascun grado. Secondo Cass. n. 32529 del 2017, i parametri di cui al d.m. n. 140 del 2012 evocano un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, applicabile anche all’attività svolta nei gradi conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, purché la prestazione non fosse ancora completata.

Quanto ai minimi, la Corte rileva che va applicato il d.m. n. 55 del 2014, vigente al momento della conclusione della prestazione con l’emissione della sentenza impugnata. Nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro il minimo complessivo era di 2.441,00 euro, mentre sono stati liquidati 2.500,00 euro. Non essendo stato violato il compenso minimo, cade la doglianza sulla mancata motivazione. Soccorre Cass. n. 33642 del 2024: la determinazione degli onorari secondo valori prossimi ai minimi non richiede specifica motivazione.

È infondata anche la censura sul rimborso forfettario. In assenza di statuizione, le spese forfettarie ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014 si intendono riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante; interpretazione non mutata dal d.m. n. 37 del 2018, che ha reso inderogabili le riduzioni ma non gli aumenti (cfr. Cass. n. 1421 del 2021).

È invece fondata la doglianza sull’integrale esclusione delle spese vive dei vari gradi, documentate dalle note riprodotte nel ricorso e non liquidate senza alcuna motivazione. Il ricorso è quindi accolto nei limiti esposti, la sentenza è cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *