Il giudicato catastale non copre l’accertamento successivo a variazioni DOCFA (Cass. civ. Sez. 5 n. 17716 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È motivazione apparente, nulla ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza che escluda apoditticamente il mutamento di valore del cespite a seguito di una procedura DOCFA, senza confrontare i presupposti del nuovo classamento con quelli posti a base dell’accertamento precedente. Il giudicato formatosi su un precedente avviso di accertamento catastale non copre il provvedimento emesso successivamente, allorquando tra i due interventi sia intervenuta una modificazione della situazione di fatto dei cespiti, come un frazionamento con costituzione di nuovi subalterni.

Il Fatto

I contribuenti impugnarono l’avviso di accertamento catastale per l’anno 2016, con il quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di una procedura DOCFA – che dava atto della diversa distribuzione degli spazi interni dovuta a un frazionamento – aveva modificato la rendita di un immobile, ferma restando la classe A/10. Il ricorso fu respinto in primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma, accolse l’appello: ritenne che l’Ufficio non avrebbe potuto modificare la classe senza una variazione di valore, rilevando altresì che nel frattempo era passata in giudicato una sentenza che aveva ritenuto corretto il precedente classamento.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla motivazione apparente e sulla violazione dell’art. 2909 c.c. Quanto al primo, ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia alla mancanza assoluta, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

La Suprema Corte ha precisato che la motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione (cfr. Sez. U. n. 16159 del 2018; Sez. U. n. 34476 del 2019). Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che la diversità delle procedure adottate per il classamento non costituisce di per sé elemento di novità tale da giustificare un esito differente a parità di presupposti. Tuttavia, emergeva che tra i due classamenti era intervenuta una modificazione dell’immobile, con il frazionamento e la creazione di due nuovi subalterni.

L’Ufficio aveva evidenziato che i presupposti della procedura DOCFA – che presuppone mutamenti sostanziali dell’oggetto del classamento – erano diversi da quelli del precedente accertamento, rendendo i due provvedimenti non sovrapponibili. A fronte di tali circostanze, l’affermazione del giudice di merito, secondo cui vi era stata “solo” una nuova distribuzione degli spazi senza alcun mutamento di valore, è stata ritenuta apodittica e priva di un reale percorso argomentativo. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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