Rimborso IVA e annullamento avvisi accertamento caducazione diniego per effetto espansivo giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 8054 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’eccedenza IVA, l’annullamento in sede giurisdizionale degli avvisi di accertamento che avevano disconosciuto il credito per eccedenza d’imposta determina, per effetto espansivo esterno del giudicato di cui all’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., la caducazione del diniego di rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria. Il giudizio tributario avente ad oggetto l’avviso di accertamento ha per oggetto la verifica della sussistenza, in via alternativa, di un debito d’imposta ovvero del credito per eccedenza, sicché l’impugnazione dell’avviso è sufficiente a tutelare la pretesa al rimborso, non essendo necessario un autonomo ricorso avverso il diniego, che comporterebbe una duplicazione della tutela giurisdizionale. Una volta annullata la pretesa impositiva, l’esistenza del credito deve ritenersi accertata e l’Ufficio non può opporre la definitività del diniego non impugnato.
Il Fatto
Una società aveva presentato nel febbraio 2006 istanza di rimborso di un credito IVA maturato nell’anno 2005, di importo superiore al milione di euro. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiesto documentazione e garanzie e aver avviato una verifica fiscale, aveva dapprima sospeso il rimborso e poi, nell’aprile 2008, emesso un diniego espresso, mai impugnato. Il diniego era stato preceduto e seguito da due avvisi di accertamento che contestavano operazioni inesistenti e disconoscevano il credito.
Gli avvisi di accertamento erano stati annullati in sede giurisdizionale per motivi formali, con pronunce passate in giudicato. La società, divenuta cessionaria del credito, aveva quindi sollecitato il pagamento; l’Ufficio aveva risposto nell’aprile 2016 che non poteva procedere perché il diniego del 2008 era divenuto definitivo. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente e l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare la sequenza procedimentale, evidenziando il legame tra l’istanza di rimborso, la verifica fiscale, gli avvisi di accertamento e il diniego. Sottolinea che la ripresa fiscale era fondata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto che avevano determinato il mancato rimborso, come del resto ammesso dalla stessa ricorrente.
Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 20466 del 2019), il Collegio afferma che l’impugnazione dell’avviso di accertamento che disconosce il credito per eccedenza interrompe la prescrizione e che il giudizio tributario ha ad oggetto la verifica alternativa tra debito e credito d’imposta. Ne deriva che il giudicato formatosi sull’annullamento degli avvisi, ancorché per vizio formale, travolge il diniego.
La Corte precisa che non può coesistere, per lo stesso periodo d’imposta e la stessa dichiarazione, un debito per maggiore imposta e un credito per eccedenza: caduta la pretesa impositiva, l’esistenza del credito è automaticamente accertata. Il diniego non impugnato è quindi caducato dall’effetto espansivo esterno del giudicato.
Il Collegio respinge l’argomento erariale sulla distinzione tra atto impositivo e atto di riscossione, valorizzando la circostanza che il diniego seguì a una verifica fiscale avviata dopo l’istanza di rimborso. Dichiara infine irrilevanti i precedenti richiamati dall’Ufficio (Sez. Un. n. 5069 del 2016 e Sez. Un. nn. 21765 e 21766 del 2021), perché concernenti l’ipotesi in cui i termini di accertamento siano decorsi senza alcun provvedimento. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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