Serre fotovoltaiche, incentivi subordinati all’effettiva attività agricola (Corte dei Conti Sez. I App. n. 159 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’erogazione degli incentivi previsti per le c.d. serre fotovoltaiche è subordinata all’effettivo svolgimento dell’attività agricola, rispetto alla quale la produzione e la cessione di energia elettrica deve conservare carattere accessorio e complementare. La qualificazione come attività connessa ex art. 2135 cod. civ. postula il rispetto del criterio della prevalenza, desumibile dal rapporto tra i ricavi delle due attività. La parcellizzazione delle richieste autorizzatorie, eludendo l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, integra condotta artificiosa e fraudolenta, fonte di responsabilità amministrativo-contabile. Il giudizio contabile è autonomo e indipendente rispetto a quello penale, sicché la pendenza di quest’ultimo non giustifica la sospensione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza impugnata, ha condannato in via solidale due soggetti, a beneficio della società pubblica Gestore dei Servizi Energetici, al risarcimento del danno erariale di oltre ventidue milioni di euro, oltre interessi, rivalutazione e spese. Uno dei due è stato condannato limitatamente a poco più di undici milioni.

La pronuncia di primo grado ha ritenuto indebita la percezione di contributi pubblici per la realizzazione di serre fotovoltaiche. Le strutture, pur edificate, sarebbero state funzionali alla prevalente produzione e vendita di energia elettrica e non all’attività agricola, cui l’energia avrebbe dovuto essere meramente accessoria. Gli appellanti hanno contestato la ricostruzione dei fatti, l’iter autorizzativo e la propria responsabilità, chiedendo in via gradata la riduzione della condanna. Nelle more del giudizio penale di appello, hanno chiesto un rinvio della trattazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio, affermando la piena autonomia e indipendenza del giudizio amministrativo-contabile rispetto a quello penale e a quello civile, come confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di sospensione.

Sul primo motivo, la Corte ha verificato la ricostruzione fattuale sulla base della consulenza tecnica e delle indagini della Guardia di Finanza. Nel periodo considerato, a fronte di ricavi per energia elettrica assai elevati, quelli da vendita di produzioni agricole sono risultati marginali. La consulenza, corredata di sopralluoghi documentati, ha accertato un impianto difforme dalla tecnica convenzionale e ancora non produttivo a una data significativa, con pannelli opachi, assenza di impianti di condizionamento e di coperture laterali.

La Corte ha richiamato la propria precedente sentenza n. 141/2021, passata in giudicato, e ha riaffermato che gli incentivi, in presenza di serre fotovoltaiche, presuppongono l’effettivo svolgimento dell’attività agricola, come desumibile dall’art. 20, comma 5, del D.M. 6.8.2010 e dall’art. 2135 cod. civ. Il criterio della prevalenza non ricorre quando i ricavi dell’attività connessa siano esorbitanti rispetto a quelli dell’attività agricola essenziale. La disciplina regionale richiamata è stata qualificata come sostanzialmente attuativa della legislazione pregressa.

Sul secondo motivo, il Collegio ha confermato la necessità dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, recepito dalla legge regionale n. 3/2009. Attraverso la parcellizzazione delle richieste, si è aggirata l’autorizzazione richiesta con condotta artificiosa, volta a non rendere palese la reale natura dell’intervento. Le note dell’Assessorato regionale avevano peraltro indicato la necessità di un nuovo procedimento.

Quanto alle posizioni individuali, la Corte ha ravvisato il consapevole contributo agevolativo del primo appellante, al di là della formale assunzione di cariche sociali, desumibile da molteplici condotte documentate. Per il secondo, ha confermato la responsabilità erariale, avendo egli ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo sotto condizione del possesso del requisito reddituale, poi rivelatosi insussistente, con beneficio per la società. Il Collegio ha quindi respinto l’appello e condannato gli appellanti in via solidale alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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