Appello pensionistico accolto per motivazione omessa sul computo dei servizi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 163 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, la sentenza di primo grado che aderisca alla ricostruzione dell’amministrazione e, al tempo stesso, neghi il riconoscimento dei periodi contestati per difetto della domanda, senza chiarire se la carenza riguardi il solo riscatto degli anni universitari o anche i servizi pre-ruolo, incorre in omessa e contraddittoria motivazione. Il giudice d’appello che rilevi tale vizio è tenuto ad annullare la decisione e a disporre il rinvio al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, cod. giust. cont., perché questi riesamini il merito, restando assorbita ogni altra questione. La verifica della domanda di inclusione dei servizi ai fini pensionistici costituisce questione di fatto dirimente, che impone una motivazione adeguata.

Il Fatto

Una docente in quiescenza dal 1° settembre 2015, già di ruolo presso un istituto scolastico, agisce per ottenere l’integrazione del trattamento pensionistico mediante il computo di alcuni periodi: la durata legale del corso di laurea e vari intervalli di servizio pre-ruolo.

La Sezione giurisdizionale regionale rigetta il ricorso per difetto di prova della domanda di inclusione, rilevando che quei periodi erano stati considerati solo ai fini del TFS. La pensionata propone appello, deducendo la violazione delle norme sul riscatto e l’insufficienza motivazionale della sentenza, anche per lo smarrimento della documentazione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello incentra la decisione sulla natura della questione. Il nodo riguarda la valutazione dell’elenco delle carte trasmesso nel 1985 dall’allora dirigente scolastico al Provveditorato agli studi, unico documento attestante la presentazione delle istanze di dichiarazione dei servizi e del riscatto.

La sentenza di prime cure, secondo la Corte, presenta un difetto assorbente: da un lato aderisce alla ricostruzione dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo cui il chiarimento richiesto al dirigente concerneva i soli anni universitari; dall’altro nega il riconoscimento per entrambi i periodi — servizi pre-ruolo e riscatto — sul presupposto della domanda mancante. Le due affermazioni, osserva la Corte, non sono conciliabili.

Tale contraddizione è confermata dalla lettura della nota ministeriale del 2017, con cui l’amministrazione ha comunicato di avere «valutato soltanto il servizio pre ruolo», e non anche il riscatto degli anni universitari, per i quali aveva richiesto ulteriore documentazione al dirigente scolastico.

La valutazione dei servizi pre-ruolo e degli anni universitari ai fini pensionistici costituisce dunque un punto dirimente, di carattere fattuale, sul quale il primo giudice non ha adeguatamente motivato. L’appello è pertanto fondato e va accolto.

Assorbita ogni altra censura — inclusa quella sulla riconducibilità della vicenda alle previsioni sul riscatto — la Corte annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, perché riesamini il merito e provveda sulle spese del grado. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio d’appello, in ragione della gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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