Onere della prova dell’inerenza dei costi e art 7 comma 5 bis (Cass. civ. Sez. V n. 25253 del 12.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130/2022, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti nel processo tributario e non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa sostanziale, impongono al contribuente la prova contraria. In tema di reddito d’impresa, la deducibilità di costi e oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendere come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, secondo valutazione qualitativa e non quantitativa. Di fronte alle allegazioni dell’Amministrazione finanziaria, la prova dell’inerenza del costo quale atto d’impresa — esistenza e natura della spesa, fatti giustificativi e concreta destinazione alla produzione — incombe sul contribuente. La motivazione è apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, ai sensi degli articoli 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, aveva rideterminato il reddito di impresa per l’anno 2016, recuperando a tassazione costi indeducibili, con ripresa ai fini IRPEF, IRAP, IVA, addizionale regionale e comunale. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che la prova dell’inerenza incombesse sul contribuente e che i contratti depositati fossero privi di data certa e le fatture generiche quanto a natura, quantità e qualità dei servizi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania confermava il rigetto. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, censurando l’attribuzione dell’onere probatorio e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono il riparto dell’onere della prova e la dedotta violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. La Corte esclude che la nuova formulazione legislativa abbia introdotto un onere diverso o più gravoso, collocandola in coerenza con le modifiche in tema di prova che assegnano centralità all’istruttoria dibattimentale (Sez. V, ordinanza n. 31878 del 2022). Il giudice tributario valuta la prova in coerenza con la normativa sostanziale, senza che ciò incida sulla persistente applicabilità delle presunzioni legali che addossano al contribuente la prova contraria (Cass. n. 2746 del 2024).
La sentenza impugnata si colloca nel solco dell’orientamento consolidato sulla deducibilità dei costi, secondo cui l’inerenza si accerta in termini qualitativi e non di utilità, anche solo potenziale o indiretta (Sez. V n. 24880 del 2022). Di fronte alle contestazioni dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di provare e documentare l’imponibile maturato, l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la destinazione alla produzione (Cass. n. 4554 del 2010, Cass. n. 24065 del 2011, Cass. n. 9892 del 2011, Cass. n. 10269 del 2017, Cass. n. 13588 del 2018, che valorizza il principio di vicinanza alla prova). Nel caso concreto, a fronte del quadro indiziario fondato sulla genericità delle fatture, il contribuente si è limitato a riprodurre la documentazione già depositata in primo grado, giudicata inidonea. La censura è dunque infondata.
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 16159 del 2018, che definisce la motivazione apparente come quella che, pur esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. La sentenza impugnata espone in modo chiaro e coerente il percorso seguito, sicché la mancata puntuale disamina delle difese potrebbe al più integrare un vizio di insufficienza della motivazione, non più deducibile dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012. Il motivo è manifestamente infondato.
Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 5.900,00, oltre spese prenotate a debito.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, la Corte dispone la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., richiamando Sezioni Unite n. 28540 del 2023: l’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3, contiene una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna e codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo. Il ricorrente è condannato al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 5.900,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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