Nessun rimborso spese legali all’amministratore locale assolto (Cass. civ. Sez. III n. 8535 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali sostenute dall’amministratore locale per difendersi in un procedimento penale non è disciplinato dalla normativa speciale dettata per i dipendenti pubblici, non applicabile in via analogica né estensiva all’amministratore, per l’assenza di un rapporto di pubblico impiego. Né tale diritto può discendere dall’art. 1720, secondo comma, cod. civ., poiché il nesso di derivazione causale tra danno e incarico è escluso dal sopravvenire di un evento esterno, costituito dall’accusa poi rivelatasi infondata, che degrada l’esercizio della funzione pubblica da causa a mera occasione del danno. La disciplina sopravvenuta di cui all’art. 86, quinto comma, TUEL, come modificato dall’art. 7-bis legge n. 125/2015, non si applica alle fattispecie iniziate e definite prima della sua entrata in vigore.

Il Fatto

Un professionista, già sindaco di un comune campano dal 2003 al 2008, chiede il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale instaurato per la carica ricoperta. Il procedimento si conclude con assoluzione divenuta irrevocabile nel 2016. Il professionista aveva comunicato all’ente la nomina del difensore di fiducia nel 2010, senza ricevere riscontro, e aveva poi formalmente richiesto il rimborso nel 2016, ottenendo un diniego.

Il Tribunale rigetta la domanda, escludendo il difetto di giurisdizione e negando il rimborso ai sensi dell’art. 1720 cod. civ. La Corte d’Appello conferma la decisione. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi, cui l’ente resiste con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione di legge per non avere il giudice di merito applicato l’art. 1720 cod. civ. in via analogica o con interpretazione costituzionalmente orientata, invocando il principio di uguaglianza e la natura pubblica dell’incarico. La Suprema Corte richiama la ricostruzione della Corte territoriale, che aveva anzitutto escluso l’applicabilità della normativa sopravvenuta sul rimborso alle fattispecie iniziate e definite prima dell’entrata in vigore dell’art. 7-bis legge n. 125/2015.

La Corte conferma che le disposizioni speciali previste per i dipendenti pubblici, e in particolare l’art. 18 d.l. n. 67/1997, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Si tratta di materia che disciplina con rigore e tassatività l’impiego di denaro pubblico e presuppone un rapporto di pubblico impiego, assente nel caso dell’amministratore, il cui rapporto ha natura onoraria. Non si configura quindi una lacuna colmabile, ma una diversa disciplina voluta dal legislatore.

Nemmeno l’art. 1720, secondo comma, cod. civ. offre tutela. L’adattamento alla funzione pubblica di un istituto tipico dei rapporti tra privati risulta forzato, per l’incompatibilità con la funzione improntata ad autonomia e responsabilità politico-istituzionale. Soprattutto, la norma iscrive l’obbligo del mandante in una fattispecie risarcitoria che richiede un rapporto di diretta derivazione causale tra il danno e l’incarico.

Tale nesso è eliso dal sopravvenire di un evento esterno, costituito dall’accusa sulla base della quale il processo viene instaurato. Il danno trova nell’espletamento dell’incarico una occasione, non la causa. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10680 del 1994 e ribadito, con riguardo agli incarichi pubblicistici, da Cass. n. 8103 del 2013: il rimborso non spetta neppure in caso di proscioglimento, perché tra mandato e spesa si inserisce l’attività di un terzo, pubblica o privata.

Il primo motivo è quindi inammissibile, prima ancora che infondato, perché non si confronta con la ratio della decisione imperniata sul difetto di nesso causale. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame della domanda risarcitoria subordinata, è pure inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente riportato il contenuto degli atti di merito invocati. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *