Riproposizione della domanda di manleva dichiarata inammissibile in rito (Cass. civ. Sez. III n. 8537 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione che dichiara inammissibile la domanda di manleva per ragioni di rito dà luogo soltanto a giudicato formale, con effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, e non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. Ne consegue che essa non preclude la riproposizione della domanda di garanzia in un separato giudizio. La domanda di manleva può essere proposta in un processo distinto da quello in cui è stata formulata la domanda principale, purché al momento della sua autonoma proposizione sussista in capo all’attore l’interesse ad agire, che sorge solo a seguito della condanna del garantito: solo in quel momento nasce ed è esigibile il diritto di manleva di natura indennitaria.

Il Fatto

Il trasporto di un container, affidato dal vettore a una società in qualità di sub-vettore, fu oggetto di furto. La mittente venne indennizzata dalla propria compagnia assicuratrice, che agì per recuperare quanto versato nei confronti del vettore e del sub-vettore. All’esito del giudizio entrambe le società furono condannate in solido a rimborsare l’importo versato all’assicurata.

La domanda di manleva proposta in quel giudizio dal vettore nei confronti del sub-vettore era stata dichiarata inammissibile per tardività, senza decisione nel merito. Il vettore agì allora separatamente per il recupero delle somme pagate a seguito della condanna solidale. La domanda fu accolta in primo grado e la decisione confermata in appello. Il sub-vettore ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che la domanda di manleva dovesse ritenersi preclusa dal giudicato formatosi in un precedente giudizio, conclusosi con il rigetto dei ricorsi avverso la sentenza di appello. La Corte richiama la ricostruzione della sentenza gravata: la domanda di garanzia era stata dichiarata inammissibile per tardività, quale domanda di garanzia impropria, con conseguente litisconsorzio facoltativo.

Su tali premesse la Corte conferma che la pronuncia in rito dà luogo soltanto al giudicato formale. Essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. Richiama sul punto Cass., sez. III, ord. 19/05/2021, n. 13603 e Cass. n. 26377/2014. Il motivo è quindi rigettato.

Il secondo motivo censura la possibilità di proporre l’azione di garanzia in un giudizio distinto da quello in cui fu formulata la domanda principale. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità, per l’assenza di indicazione della norma violata e delle ragioni dell’asserita violazione, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013.

Nel merito, comunque infondato, la Corte osserva che ai sensi dell’art. 32 cod. proc. civ. la domanda di garanzia può essere proposta nella causa principale. Quando invece la chiamata in garanzia avviene in un autonomo giudizio — come nel caso di specie — la parte istante deve essere stata condannata a risarcire il danno affinché sussista il suo interesse ad agire. Solo in quel momento nasce ed è esigibile il diritto di manleva, pretesa sostanziale di natura indennitaria, richiamando Cass. n. 6678/1988 e Cass. n. 19050/2003.

Il terzo motivo, relativo alla rifusione delle spese, è dichiarato inammissibile per totale difetto di specificità e sostanziale non intelligibilità delle censure. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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