Rimborso spese legali anche per assoluzione con formula dubitativa (TAR Veneto n. 1240 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, come convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sorge ogniqualvolta il giudizio promosso nei confronti del dipendente pubblico sia concluso con una sentenza che ne escluda la responsabilità. A tal fine non rileva la distinzione tra le formule assolutorie di cui all’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., poiché entrambe esprimono un pieno proscioglimento e sono state parificate dall’eliminazione della formula dubitativa del previgente codice di rito. L’amministrazione non può sindacare nel merito le ragioni dell’assoluzione né sovrapporre alla valutazione del giudice penale una propria autonoma valutazione sulla responsabilità del dipendente. Integra violazione della norma il diniego fondato sul rilievo che la sentenza civile di risarcimento abbia escluso il nesso tra la condotta degli agenti e l’evento dannoso.

Il Fatto

Un agente della Polizia di Stato aveva partecipato, con altri colleghi, a un fermo di polizia nel corso del quale la persona fermata riportava lesioni e decedeva dopo un intervento chirurgico. Gli agenti venivano imputati di omicidio volontario in concorso e, dopo successive vicende processuali, assolti in via definitiva dalla Corte d’Assise d’Appello con la formula “per non aver commesso il fatto”. Instaurato il giudizio civile per il risarcimento dei danni, il Ministero dell’Interno chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa degli agenti; il Tribunale di Venezia condannava al risarcimento il solo Ministero, compensando le spese verso i terzi chiamati, e la Corte d’Appello confermava.

Ottenuto il rimborso delle spese dei processi penali, il ricorrente chiedeva quello delle spese sostenute nel giudizio civile. L’amministrazione respingeva l’istanza, ritenendo insussistente il requisito della “sentenza o provvedimento che esclude la responsabilità”, valorizzando i passaggi della pronuncia civile nei quali si negava un’assoluzione piena e si escludeva il nesso tra la condotta degli agenti e l’evento dannoso. Da qui l’impugnazione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Avvocatura erariale. Opera il foro speciale del pubblico impiego non privatizzato di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., poiché il ricorrente, sia alla data dell’atto sia a quella del ricorso, prestava servizio in un ufficio con sede nel Veneto. La pretesa patrimoniale è connessa al pregresso rapporto di impiego e il provvedimento contiene determinazioni riguardanti unicamente il deducente, avendo l’amministrazione gestito le altre istanze con procedimenti autonomi.

Nel merito la Corte ha richiamato le condizioni per il riconoscimento del rimborso: assoluzione con formula piena, nesso tra i fatti addebitati e l’espletamento del servizio, assenza di conflitto di interessi con l’amministrazione. Il diniego si fondava sul difetto del primo requisito, per essere l’assoluzione intervenuta ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e non del comma 1.

Tale lettura è stata respinta. Entrambe le ipotesi assolutorie previste dall’art. 530 cod. proc. pen. escludono ogni responsabilità agli effetti penali; il dispositivo è sempre di pieno proscioglimento, essendo stata espunta dal vigente codice la formula dubitativa dell’assoluzione per insufficienza di prove. Il riferimento normativo è all’art. 18 del d.l. n. 67/1997, che non discrimina tra le diverse formule e non assegna all’amministrazione alcuna discrezionalità valutativa sulla responsabilità già accertata in sede penale.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1713 del 2011; Cons. Stato, Adunanza generale n. 20/2013; Cons. Stato, Sez. III, n. 6194 del 2017; C.G.A.R.S. n. 852 del 2025), secondo cui accedere alla tesi opposta consentirebbe una riedizione in sede amministrativa del giudizio sull’ascrivibilità del fatto all’imputato. Nella stessa direzione il T.R.G.A. Trento, con sentenza n. 101/2025 del 9 giugno 2025, ha accolto il ricorso di un coimputato, rilevando che la soluzione contraria equivarrebbe ad attribuire all’agente una atipica forma di responsabilità oggettiva di natura collettiva.

Assorbente la fondatezza del secondo motivo, il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato, con obbligo dell’amministrazione di provvedere nuovamente conformandosi al giudicato. Le spese di lite, liquidate in 2.000,00 euro oltre oneri, sono poste a carico del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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