Attenimento temporaneo di superfici vitate: difetto di interesse ad agire (TAR Veneto n. 1238 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti regionali che dispongono l’attingimento temporaneo straordinario di superfici vitate a glera ai fini della rivendicazione della doc prosecco, derogando al generale blocco tipologia delle iscrizioni nello schedario viticolo, hanno natura favorevole ed espansiva della sfera giuridica dei produttori che ne beneficiano. Ne consegue la carenza di interesse ad agire del ricorrente che ne chieda l’annullamento al fine di ottenere l’iscrizione definitiva dei propri vigneti. L’eventuale caducazione, ripristinando la misura di sospensione, precluderebbe ogni superficie aggiuntiva e imporrebbe effetti restitutori, sicché il vantaggio perseguito non è conseguibile con l’azione di annullamento, ma impinge in scelte di merito amministrativo non sindacabili.

Il Fatto

Le ricorrenti, società agricole titolari di vigneti a varietà glera potenzialmente idonei alla rivendicazione della doc prosecco, hanno impugnato due decreti del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, adottati rispettivamente il 30 agosto 2024 e il 7 agosto 2025 per le vendemmie 2024 e 2025. I decreti hanno disposto l’attingimento temporaneo straordinario di superfici vitate sottoposte al blocco tipologia, derogando alla sospensione generale delle iscrizioni nello schedario viticolo disposta con decreto del 19 luglio 2023 per le campagne 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Le società hanno contestato lo strumento dell’attingimento temporaneo, deducendone la mancanza di copertura normativa, la violazione dei principi di tipicità e nominatività dell’atto amministrativo, l’illegittima trasformazione della sospensione in misura a effetti permanenti e una disparità di trattamento rispetto ai produttori già inseriti nello schedario. Hanno inoltre riservato la richiesta di risarcimento dei danni. Si sono costituiti la Regione Veneto e il Consorzio di Tutela della doc Prosecco, eccependo l’inammissibilità delle impugnative e controdeducendo nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., ha dichiarato entrambe le impugnative inammissibili per carenza di interesse ad agire, aggiungendo in via di sola completezza l’infondatezza nel merito.

La ratio della decisione muove dalla qualificazione degli atti impugnati. I decreti di attingimento hanno consentito di derogare al decreto di sospensione, permettendo alle stesse ricorrenti di rivendicare la doc prosecco per una superficie aggiuntiva. Si tratta dunque di provvedimenti favorevoli, con effetti espansivi della sfera giuridica soggettiva delle società. Il loro annullamento, ripristinando il limite di superficie massima, precluderebbe alle ricorrenti di rivendicare alcuna superficie ulteriore: donde l’effetto paradossale evidenziato dalla difesa regionale.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che il bene della vita realmente perseguito è il riconoscimento stabile della rivendicazione della doc prosecco per le proprie aree vitate. Tale interesse non è conseguibile con l’azione di annullamento: da un lato non è contestato il decreto che ha introdotto la sospensione fino al 31 luglio 2026; dall’altro il Collegio non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ostandovi il divieto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. La d.G.R. regionale del 20 novembre 2025, rimasta incontestata, ha già delineato un programma di adeguamento graduale del potenziale viticolo, scelta non discutibile in questo giudizio.

La natura interinale del riconoscimento e la reiterazione annuale della misura non valgono a ingenerare l’interesse al ricorso, trattandosi comunque di misure che, per quanto temporanee, non perdono il carattere favorevole. Né rileva che la commercializzazione delle produzioni sia già avvenuta: l’ipotetica declaratoria di illegittimità renderebbe la commercializzazione senza titolo, con effetti restitutori pregiudizievoli. Il privato, infine, non poteva fare legittimo affidamento sulla stabilità dell’idoneità, essendo la misura espressamente limitata all’annata di riferimento.

Nel merito, il Collegio ha comunque osservato che lo strumento trova fonte negli artt. 4, comma 4, 8, comma 5, e 39, comma 3, della legge n. 238/2016, che consentono alle Regioni di stabilire limiti anche temporanei alle iscrizioni e di attribuire l’idoneità anche in via provvisoria, in un ambito di ampia discrezionalità programmatoria. Le spese di lite sono state poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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