Affidamento diretto del servizio di igiene urbana e continuità del servizio (TAR Abruzzo n. 287 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento diretto temporaneo di un servizio pubblico locale di rilevanza economica, disposto da un ente locale nelle more del perfezionamento dell’iter per l’affidamento a regime, non viola l’art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 qualora sia adeguatamente motivato dalla necessità di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio. La disciplina dei servizi pubblici locali va letta in combinato disposto con la normativa generale sugli appalti, che consente l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per importi inferiori alla soglia comunitaria. Il divieto per i Comuni di indire nuove gare nelle more dell’affidamento al gestore unico d’ambito non preclude la stipulazione di contratti “ponte” temporanei per garantire la continuità del servizio.
Il Fatto
Il Comune di Scerni, in attesa di acquisire una partecipazione nella società Eco.Lan. S.p.A. per il successivo affidamento in house del servizio di igiene urbana, disponeva l’affidamento diretto del servizio alla medesima società per un periodo di due mesi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023. L’AGIR provvedeva all’affidamento con determinazione n. 13 del 12.01.2026, rettificata con determinazione n. 24 del 16.01.2026 in ordine alla data di decorrenza. La società Pulchra Ambiente S.r.l., gestore uscente del servizio, impugnava gli atti deducendo la violazione della disciplina sui servizi pubblici locali e la mancanza dei presupposti per l’affidamento in house.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso in quanto infondato. In relazione ai primi due motivi, ha escluso l’applicabilità dell’art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 agli affidamenti diretti temporanei, ritenendo che la norma disciplini le modalità ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e non limiti il potere dell’ente locale di procedere ad affidamenti diretti, purché adeguatamente motivati in ragione dell’urgenza e della temporaneità.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016: tale norma disciplina i presupposti per gli affidamenti a società in house, mentre nel caso di specie l’affidamento alla controinteressata non presupponeva la qualità di società in house. Ha comunque verificato il rispetto del limite di fatturato del 20%, dato che il valore del servizio era di gran lunga inferiore alla soglia di legge.
Infine, il TAR ha escluso la violazione del regime transitorio finalizzato alla realizzazione del gestore unico d’ambito: il divieto di indire nuove gare non implica l’impossibilità di assicurare la prosecuzione del servizio tramite contratti “ponte” disciplinati dal regolamento AGIR, trattandosi di affidamenti temporanei e non di procedure ad evidenza pubblica.
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Nota della Redazione
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