Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1891 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce un bene della vita ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza adempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato. In caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora il commissario ad acta e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2065/2024, pubblicata il 19 marzo 2024, con cui il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di importo nominale pari a euro 500 annui, per le annualità maturate.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. È stata notificata in forma esecutiva il 22 marzo 2024 e sono decorsi i 120 giorni del termine dilatorio. L’Amministrazione non ha provveduto al pagamento, onde il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina del commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del decisum, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: il giudicato si è formato; la sentenza è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato alcuna esecuzione al dettato giudiziale.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto, quale contributo economico destinato alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni. L’Amministrazione è altresì condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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