Nessun rimborso spese legali ai consulenti esterni dell’ente locale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30280 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile nell’ordinamento un principio generale di rimborso delle spese legali in favore dei funzionari pubblici per i procedimenti relativi agli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. Il diritto al rimborso, di carattere speciale, risponde alla finalità di imputare al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato di chi abbia agito per suo conto. Non è pertanto sufficiente che il dipendente sia stato chiamato a rispondere di un reato proprio del pubblico ufficiale, dal quale sia poi stato assolto, essendo necessario che la condotta sia stata tenuta in adempimento di un dovere dell’ufficio e, quindi, nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza. La necessaria connessione con l’espletamento del servizio va esclusa quando il fatto contestato configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d’ufficio.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dalla richiesta di un consulente esterno di un ente locale di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale, conclusosi con esito favorevole. Il ricorrente aveva proposto domanda anche ai sensi degli artt. 1720 e 2041 cod. civ., dolendosi del mancato riconoscimento del rimborso.

La domanda veniva respinta nel merito. In sede di appello il ricorrente chiedeva la riqualificazione della domanda, sulla base dei medesimi fatti già allegati. La Corte territoriale riteneva nuova la domanda proposta ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a verificare la sussistenza di un diritto al rimborso e la correttezza della qualificazione processuale della domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disamina della normativa di settore, comprese le disposizioni contenute nell’art. 39 della legge regionale Sicilia n. 145/1980 e nell’art. 24 della legge regionale Sicilia n. 30/2000, ed esclude che da esse possa ricavarsi un principio generale di rimborso delle spese legali. Richiama sul punto Cass. n. 6745/2019 e Cass. n. 25976/2017.

Il giudice di legittimità sottolinea la diversità delle posizioni tra il dipendente pubblico, legato all’Amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato, e il titolare di carica elettiva, assimilato al funzionario onorario, che svolge l’incarico in piena discrezionalità e senza vincolo di mandato. In quest’ultimo caso mancano gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico: la scelta di carattere tecnico-amministrativo mediante procedure concorsuali, l’inserimento strutturale nell’apparato organizzativo, lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto, il carattere retributivo del compenso e la durata tendenzialmente indeterminata. Da qui il carattere speciale delle norme che riconoscono il diritto al rimborso, giustificate dall’esigenza di disciplinare in modo diverso situazioni giuridicamente differenti.

La ratio del rimborso è individuata nella finalità di imputare al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato di chi abbia agito per suo conto. Non basta dunque che il dipendente sia stato chiamato a rispondere di un reato proprio del pubblico ufficiale e ne sia stato assolto: occorre che la condotta sia stata tenuta in adempimento di un dovere dell’ufficio e nell’interesse dell’Amministrazione. La connessione con il servizio va esclusa quando il reato configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d’ufficio, venendo meno la strumentalità tra il fatto e l’attività lavorativa, che resta mera occasione per il compimento dell’illecito (Cass. n. 22815/2023).

La Corte richiama quindi il principio per cui l’ente locale deve poter verificare ex ante l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi (Cass. n. 4539/2022), ribadito di recente da Cass. n. 15729/2025. Su tali basi è conforme ai principi la sentenza impugnata, che ha escluso la titolarità del diritto al rimborso in capo ai consulenti esterni dell’ente locale.

Infondato è anche il secondo motivo. La domanda proposta ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. costituisce domanda nuova rispetto a quella di rimborso delle spese legali: diverso è il bene giuridico richiesto (indennizzo anziché spese sostenute), con mutamento del petitum, e diversi sono gli elementi costitutivi (impoverimento e altrui locupletazione; Cass. n. 5288/2012). Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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