Rimborso spese legali dei dipendenti locali fuori dalla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 53 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è ammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere che investa la materia del rimborso delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti pubblici locali, perché estranea alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Non basta il riflesso finanziario dell’atto sul bilancio dell’ente a radicare la funzione consultiva, dovendosi distinguere la fase contabile discendente da quella sostanziale antecedente del procedimento amministrativo. La rimborsabilità delle spese legali è rimessa alla disciplina contrattuale collettiva, la cui interpretazione compete all’ARAN, e la richiesta non può tradursi in un parere su una concreta scelta gestionale riservata all’ente.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune pugliese ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131. Oggetto del quesito erano le modalità di rimborso delle spese legali richieste da un dipendente assolto con formula piena con sentenza divenuta irrevocabile, per le quali lo stesso dipendente aveva presentato regolare quietanza e parere di congruità dell’ordine forense.
Il Sindaco ha precisato che l’ente non aveva assunto il relativo impegno di spesa nell’anno di competenza finanziaria, e ha chiesto se il Comune dovesse procedere, da parte del Consiglio comunale, al riconoscimento del debito fuori bilancio o potesse deliberare in Giunta comunale la corresponsione della spesa. La questione è così giunta al vaglio preliminare di ammissibilità della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha scrutinato in via preliminare i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il primo profilo, l’istanza è stata ritenuta ammissibile perché sottoscritta dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente. La trasmissione diretta, senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, non inficia l’ammissibilità, poiché la norma non preclude un rapporto diretto e il CAL non risulta concretamente operante nella Regione.
Sotto il profilo oggettivo, la richiesta non ha superato il vaglio. La Corte ha richiamato la nozione stretta di contabilità pubblica elaborata dalla Sezione delle Autonomie: un ambito limitato alla normativa e agli atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o segue i distinti interventi di settore. Adottare una nozione più ampia trasformerebbe le Sezioni regionali in organi di consulenza generale dell’amministrazione, con il rischio di inserire la Corte nei processi decisionali degli enti.
La Sezione ha ribadito che non è sufficiente il mero riflesso finanziario di un atto sul bilancio. La disciplina contabile riguarda solo la fase discendente, distinta da quella sostanziale e antecedente del procedimento amministrativo. Su questa base ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza e la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2014/QMIG, alla quale le Sezioni regionali devono conformarsi, che ha chiarito come la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini sia indicatore dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica.
Un secondo profilo di inammissibilità è stato ravvisato nella disciplina applicabile: la materia è regolata dall’art. 59 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, che ha disapplicato e sostituito l’art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000. Le modalità applicative delle clausole contrattuali sono demandate all’ARAN, secondo la procedura di interpretazione autentica prevista dal d.lgs. n. 165/2001.
Infine, il quesito non prospetta un dubbio interpretativo su un dato normativo, ma sollecita un parere su una specifica e concreta scelta gestionale di esclusiva spettanza dell’ente. La richiesta è pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile.
Nota della Redazione
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