Accertamento causa di servizio per disturbo post-traumatico da stress militare (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 125 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, in sede di cognizione piena ed esclusiva sul trattamento pensionistico privilegiato, può riconoscere la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata anche in assenza del preventivo riconoscimento da parte del Comitato di Verifica, purché la causa di servizio risulti accertata all’esito dell’istruttoria, anche avvalendosi della consulenza tecnica del Collegio medico legale. In tema di infermità psichiche contratte da militari, il disturbo post-traumatico da stress può derivare anche da un trauma cumulativo, ossia dalla somma di esposizioni prolungate, ripetute e ad alto contenuto traumatico, senza necessità di un singolo episodio eclatante. Il diritto alla pensione privilegiata decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, la quale costituisce presupposto necessario e indefettibile per l’ottenimento del beneficio, a prescindere dal momento in cui la causa di servizio venga riconosciuta, anche in via giudiziale.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri, impiegato in numerose missioni operative in Italia e all’estero anche in teatri di guerra, veniva giudicato non idoneo al servizio incondizionato e collocato in congedo assoluto ai sensi dell’art. 929 del d.lgs. n. 66/2010 per un disturbo post-traumatico da stress. A seguito della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la Commissione Medico Ospedaliera ascriveva la patologia ad una categoria della Tabella A, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio negava il riconoscimento, determinando il rigetto della domanda di pensione privilegiata da parte dell’INPS.
Il militare adiva quindi il giudice contabile per ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, deducendo il difetto di motivazione del parere del Comitato. Si costituivano l’INPS, l’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ultimo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conformemente alla giurisprudenza contabile secondo cui il Comitato di Verifica è organo chiamato ad emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedimentale, non suscettibile di ledere direttamente i diritti pensionistici.
Quanto alla pendenza di un analogo giudizio dinanzi al TAR, la Corte ha affermato la propria cognizione piena ed esclusiva sulla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, atteso che il petitum e la causa petendi del ricorso risultavano chiaramente volti a tale finalità, restando irrilevante ogni altra vicenda concernente l’equo indennizzo.
Nel merito, il giudice ha fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica disposta nei confronti del Collegio medico legale, la quale ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio del disturbo post-traumatico da stress. Il Consulente ha evidenziato come l’esposizione prolungata a contesti operativi ad alta intensità emotiva e la mancanza di adeguati periodi di decompressione psicologica integrino gli estremi del trauma cumulativo, nozione riconosciuta dalla dottrina medico-legale quale causa idonea a produrre il disturbo anche in assenza di un singolo episodio eclatante.
La motivazione del parere è stata ritenuta supportata da una logica concettuale scevra da errori di natura medico-legale e idonea a rappresentare esaustivamente la sussistenza della causa di servizio, in assenza di contrarie argomentazioni delle amministrazioni resistenti. La Corte ha conseguentemente riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata con ascrivibilità alla categoria di Tabella A risultante dal cumulo con le altre infermità già riconosciute.
Il giudice ha invece respinto la richiesta di decorrenza del trattamento dal mese successivo alla prima domanda presentata ai soli fini dell’equo indennizzo, precisando che la domanda di pensione privilegiata costituisce presupposto indispensabile per l’ottenimento del beneficio. La decorrenza è stata pertanto fissata dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda, con accessori dovuti secondo i principi enunciati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM.
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