Assegno incollocabilità e indennità speciale equiparati agli invalidi di prima categoria (Corte dei Conti Sez. III App. n. 92 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La locuzione “a tutti gli effetti” contenuta nell’art. 104, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973 determina una piena assimilazione della posizione degli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità a quella degli invalidi ascritti alla prima categoria. Ne consegue che l’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del medesimo d.P.R. spetta ai primi alle stesse condizioni previste per i secondi, e cioè alla sola condizione che non svolgano attività lavorativa alla data del 1° dicembre di ogni anno. L’assegno di incollocabilità e l’indennità speciale annua sono cumulabili, poiché la loro non cumulabilità dovrebbe trovare fondamento in un’apposita disposizione di legge, come avviene per l’art. 105, restando irriducibili alla medesima ratio i due istituti, diversi nei presupposti e nelle necessità assistenziali perseguite.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, in primo grado, l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell’indennità speciale annuale con decorrenza dal 1° maggio 2018 e fino al 30 aprile 2022, con condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento del beneficio e delle somme arretrate, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.

La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana, in composizione monocratica, aveva fondato l’accoglimento sulla corretta esegesi dei commi 1 e 2 dell’art. 104 d.P.R. n. 1092/1973, ritenendo che l’assimilazione “a tutti gli effetti” non riguardasse il solo quantum del trattamento pensionistico, ma anche gli altri benefici previdenziali riconosciuti agli invalidi di prima categoria. L’Istituto previdenziale ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 104 e 111 d.P.R. n. 1092/1973 e lamentando il contrasto dell’interpretazione accolta con il principio di specialità delle prestazioni previdenziali e con il criterio ermeneutico ubi lex voluit dixit.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal limite dell’attività interpretativa del giudice, ricordando che essa è segnata dalla tolleranza semantica dell’enunciato normativo, dai cui plurimi significati — e non oltre — muove l’inveramento della norma nell’ordinamento. Richiama, sul punto, il costante insegnamento di legittimità, da ultimo espresso da Cass., sez. un. n. 38596 del 2021, che conferma il vincolo del significante testuale posto dal legislatore.

Su questa base, il Collegio ritiene che il primo giudice abbia fatto corretta applicazione del criterio ermeneutico dell’art. 12, primo periodo, delle disposizioni preliminari al codice civile, attribuendo alla locuzione “a tutti gli effetti” il senso che discende direttamente dal significato proprio delle parole e dalla connessione di esse.

Il legislatore, con tale locuzione, ha inteso stabilire in maniera chiara e inequivoca una piena assimilazione della posizione degli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità a quella degli invalidi ascritti alla prima categoria. Ne discende che l’indennità speciale annua, riconosciuta ai secondi con la sola condizione della mancata attività lavorativa alla data del 1° dicembre di ogni anno, non può che spettare, alle medesime condizioni, anche ai primi, per la durata dell’assegno.

Quanto all’asserita non cumulabilità dei due benefici, prospettata in discussione orale, la Corte osserva che la dedotta identità di ratio risulta indimostrata e contraddetta dalla lettura dei disposti normativi: i due istituti sono irriducibili alla medesima funzione, essendo differenti i presupposti di attribuzione e le necessità assistenziali perseguite. D’altronde, quando il legislatore ha voluto escludere il cumulo, lo ha previsto espressamente, come nell’art. 105 del d.P.R. n. 1092/1973.

L’appello dell’Istituto previdenziale è, pertanto, rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del difensore della parte appellata, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

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