Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 227 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza emessa all’esito di un’udienza pubblica, immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Depositati i conti giudiziali, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere. La definizione non muta in ragione del contenuto del decreto adottato dal giudice monocratico, poiché l’art. 144 c.g.c. non ammette differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione al Comune dei conti giudiziali inerenti alla gestione di una struttura ricettiva per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 per l’omesso deposito.
Con decreto n. 99/2024 il Giudice ha fissato il termine per la resa dei conti. L’amministrazione ha poi trasmesso la documentazione tramite l’applicativo dedicato. L’agente contabile ha autodichiarato di aver adempiuto agli obblighi di pagamento, chiedendo la definizione del procedimento con il riconoscimento dell’avvenuto adempimento. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che i conti giudiziali risultano depositati. Da tale deposito consegue l’estinzione del giudizio per resa del conto nei confronti del convenuto.
La Sezione richiama anzitutto la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071, e la propria precedente pronuncia Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198. Da tali arresti si desume che il giudizio per la resa del conto, sebbene caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, conserva natura giurisdizionale.
Tale natura si ricava dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La forma di definizione del giudizio per resa di conto non può subire variazioni in base al tipo di decreto che il giudice monocratico adotta, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra decreto che accolga il ricorso ed eventuale decreto di rigetto.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., deve procedersi alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Il Giudice tiene ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, che restano demandate alla procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto esclude che si debba provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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