Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e obbligo di adeguamento (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 8 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, può dirsi effettivamente attuato solo quando ciascuna tipologia di controllo sia dotata di struttura, procedure e metodologie coerenti con la ratio normativa. Il controllo di gestione presuppone l’adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo, senza il quale non è configurabile un reale controllo sui risultati. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile deve fondarsi su tecniche di campionamento statistico probabilistico debitamente motivate, non sulla mera estrazione casuale semplice. Il controllo strategico compete agli organi di vertice e richiede verifiche periodiche sulle misure di prevenzione della corruzione e sui conflitti di interesse. In presenza di criticità significative, la Sezione regionale accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente ad adeguarsi.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha esaminato i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi da un comune di popolazione superiore ai 15.000 abitanti, relativi agli esercizi 2022 e 2023, insieme al controllo di gestione per il 2023 ai sensi dell’art. 198 del d.lgs. n. 267/2000.

Acquisiti i referti, il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti su alcune criticità. L’ente ha risposto trasmettendo, tra l’altro, il Regolamento sui controlli interni, poi modificato nel settembre 2024. Dall’esame dei documenti sono emerse criticità relative alla regolazione del sistema dei controlli, ad aspetti operativi e metodologici, che hanno condotto alla deliberazione in esame.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 148, comma 1, del TUEL, che assegna alle Sezioni regionali il potere di verificare annualmente il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il comma 4 prevede, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti, la condanna degli amministratori responsabili a una sanzione pecuniaria.

Sul piano regolamentare, il Collegio rileva che la tecnica di abrogazione implicita contenuta nell’art. 10 del Regolamento non favorisce la chiarezza del quadro normativo ed è da evitare. Quanto al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, il criterio della semplice estrazione casuale non è conforme alle indicazioni della giurisprudenza contabile, che richiede tecniche di campionamento statistico probabilistico debitamente motivate, con riguardo ai fattori di rischio e alle aree a maggiore rischio corruttivo individuate nel PIAO.

In tema di controllo di gestione, la Sezione osserva che l’ente non si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Dove tale sistema manchi, secondo la giurisprudenza contabile richiamata, non può parlarsi di controllo di gestione. La funzione risulta infatti priva di report periodici e di capacità di riprogrammare gli obiettivi.

Il controllo strategico presenta profili di contraddittorietà: le risposte dell’ente sull’individuazione del soggetto che lo svolge sono incoerenti e la disciplina regolamentare stessa indica strutture sotto direzioni diverse. La Sezione ribadisce che la competenza spetta agli organi di vertice. Restano inoltre insufficienti le verifiche sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sul conflitto di interessi, cruciali per l’effettività del sistema anticorruzione delineato nel PIAO.

Quanto al controllo sugli organismi partecipati, pur in presenza di partecipazioni societarie, l’ente non si è dotato di una struttura dedicata né ha definito indirizzi strategici, in contrasto con l’art. 147-quater del TUEL. Sul controllo della qualità dei servizi, le indagini sulla soddisfazione degli utenti risultano mere ricognizioni soggettive, prive di indicatori oggettivi. Infine, sui fondi PNRR i controlli appaiono limitati e le risposte istruttorie generiche.

La Sezione, pertanto, accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023 e invita l’ente a riesaminare la propria regolazione, organizzazione e concreta attuazione dei controlli, riservando ai successivi controlli le valutazioni sulle misure consequenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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