Rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. e omessa notifica al DAP (Cass. pen. Sez. I n. 5799 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell’art. 3 Cedu il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, applicandosi la disciplina del reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis Ord. pen., ivi compreso il comma 4-bis. L’omessa notifica al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e all’Istituto penitenziario, pur doverosa, non è posta a pena di nullità dell’ordinanza, vigendo in tema il principio di tassatività desumibile dall’art. 177 cod. proc. pen. Nel giudizio sul trattamento intramurario degradante, i fattori compensativi individuati dalle Sezioni Unite n. 6551 del 2020 concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione complessiva delle condizioni detentive quando lo spazio individuale sia compreso fra i tre e i quattro metri quadrati.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto presso il carcere di Milano San Vittore, aveva chiesto ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. un rimedio risarcitorio per il trattamento intramurario asseritamente degradante subito nel periodo compreso tra il 20 ottobre 2022 e il 20 aprile 2023.

Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza; il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l’ordinanza impugnata, ha respinto il reclamo. Avverso tale provvedimento il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: difetto di contraddittorio per omessa notifica al DAP, mancata assunzione di prova e violazione dei diritti fondamentali per le condizioni detentive patite.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale decisiva: contro le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell’art. 3 Cedu il ricorso è ammesso nei soli limiti della violazione di legge, per effetto del rinvio alla disciplina del reclamo giurisdizionale contenuta nell’art. 35-bis Ord. pen. Ne deriva un filtro severo sui motivi che investano la valutazione di fatto.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, reiterativo e generico. Il Tribunale di sorveglianza aveva osservato che l’obbligo di doppia notifica all’Istituto penitenziario e al DAP non è assistito da sanzione di nullità: in materia vige un principio di tassatività desumibile dall’art. 177 cod. proc. pen., e persino l’omessa notifica dell’avviso di udienza all’Istituto non integra causa di nullità nel reclamo ex art. 35-ter. L’Istituto aveva comunque avuto contezza del procedimento, trasmettendo una relazione esaustiva, sì che una nuova interlocuzione non risultava indispensabile. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 18553 del 2016. Il ricorrente, a fronte di argomentazioni conformi al dato normativo e alla giurisprudenza, non ha specificato in cosa sarebbe consistito il pregiudizio derivante dall’omessa notifica al DAP.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: la doglianza di omessa istruttoria resta non specificata, a fronte di un’ordinanza che qualifica le irregolarità lamentate — orari ridotti di permanenza fuori dalla camera, salette affollate, visuale inadeguata — come disagi non indifferenti ma non oltrepassanti la soglia di non conformità all’art. 3 Cedu per compressione grave e inaccettabile dei diritti fondamentali.

Il terzo motivo è inammissibile perché investe il fatto, oltre che manifestamente infondato e generico. Il provvedimento impugnato è conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6551 del 2020: i fattori compensativi — breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella — se congiuntamente ricorrenti superano la presunzione di violazione dell’art. 3 Cedu derivante da uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre fra i tre e i quattro metri quadrati concorrono, con altri fattori negativi, alla valutazione unitaria delle condizioni detentive. Il ricorrente era stato ristretto in cella superiore al valore soglia, con accesso ad acqua calda, docce, assistenza sanitaria, attività lavorativa e tempo fuori dalla cella; la sola vetustà del carcere non integra violazione di diritto soggettivo. Le contestazioni hanno riguardato un andamento generale dell’istituto, non lesioni di diritti specifici e personalizzati, con rilievi generici e in violazione del principio di autosufficienza.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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