Liberazione anticipata: la ricaduta nel reato va valutata in visione unitaria (Cass. pen. Sez. I n. 5796 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, la valutazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione è discrezionale e deve esprimere specificamente l’esistenza di un serio processo di allontanamento da condotte delinquenziali. Il principio della valutazione frazionata per semestri non è assoluto: una condotta successiva ai semestri in esame, tenuta in esecuzione o in libertà, può riflettersi in negativo anche sui periodi precedenti immuni da rilievi disciplinari. La ricaduta nel reato è elemento rivelatore di mancata adesione all’opera rieducativa e di rifiuto di risocializzazione. Tuttavia, il giudice non può applicare il criterio in modo meccanico: deve confrontarsi con l’intero arco di condotta, valutando in visione unitaria anche i periodi successivi, tanto più quando siano trascorsi lunghi intervalli senza ulteriori rilievi.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza negava al condannato la liberazione anticipata per il periodo di custodia cautelare compreso tra il 2008 e il 2012, valorizzando alcuni deferimenti intervenuti sino al febbraio 2013. Il provvedimento non veniva notificato all’interessato né al difensore.

Il condannato proponeva reclamo a distanza di quasi dieci anni. Il Tribunale di sorveglianza lo riteneva tempestivo per assenza della prova della notifica, ma lo rigettava nel merito, fondando il diniego sulla commissione di numerosi reati a partire dal 2015. Ricorreva allora per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 54 ord. pen. e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla norma di cui all’art. 54 legge n. 354/1975, che subordina il beneficio alla dimostrazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. I criteri di accertamento sono dettati dall’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230/2000, e impongono di valutare il duplice profilo dell’impegno nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali e del mantenimento di corretti rapporti con gli operatori, i compagni, la famiglia e la comunità esterna.

L’apprezzamento resta discrezionale, ma deve esplicitare le ragioni dell’opportunità del provvedimento rispetto all’esistenza di un processo di recupero alla socializzazione, sì da escludere in via prognostica la reiterazione di fatti illeciti.

La Corte richiama l’orientamento consolidato: la valutazione frazionata per semestri non impedisce che una trasgressione si rifletta sui semestri antecedenti o successivi, purché manifesti la mancata adesione alla rieducazione (Sez. I n. 4019 del 2020; Sez. I n. 24449 del 2016). Le violazioni possono rilevare anche su periodi non contigui, se idonee a vanificare la precedente partecipazione al programma, e devono essere tanto più gravi quanto più distanti sono i periodi (Sez. I n. 3092 del 2014).

Tale esegesi è ribadita, ma il Collegio rileva il carattere singolare del caso. Il provvedimento di diniego risale al 18 luglio 2014 ed è motivato su deferimenti sino al febbraio 2013. Il reclamo, tempestivo, è stato respinto per la consumazione di circa trenta reati avvenuti a partire dal 2015 ma non oltre tale anno. Il ricorrente è stato poi ammesso a misura alternativa nel 2023.

Considerato il lunghissimo periodo compreso tra il 2016 e l’ammissione alla misura, trascorso senza ulteriori rilievi, il Tribunale avrebbe dovuto confrontarsi anche con tale dato successivo, verificando se la condotta trasgressiva si sia protratta solo nel 2015 e se quella seguente sia stata esente da contestazioni. Il complessivo e anomalo periodo successivo al 2014 andava valutato in visione unitaria, con riferimento al presofferto per il quale il beneficio era stato negato. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *