Divieto domiciliari per evaso e obbligo motivazione indizi (Cass. pen. Sez. II n. 29087 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché con ricorso per cassazione sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte Suprema verifica, nei limiti propri del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è pertanto inammissibile quando proponga censure attinenti alla ricostruzione dei fatti o si risolva in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. In materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità. Il divieto previsto dall’art. 284, comma quinto bis, cod. proc. pen. è ritenuto di carattere assoluto: preclude l’applicabilità degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Siracusa aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i reati di furto in abitazione e di ricettazione.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. per carenza motivazionale sui gravi indizi di colpevolezza relativi alla ricettazione e la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. in ordine alla scelta della misura, per avere il Tribunale condiviso il valore preclusivo dell’art. 284, comma quinto bis, cod. proc. pen. a seguito di condanna definitiva per evasione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo, pur intestato alla violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., non contiene alcuna argomentazione sulle esigenze cautelari, incentrandosi esclusivamente sul quadro indiziario.

Richiamate le Sezioni Unite n. 11 del 2000 e le successive pronunce di legittimità, il Collegio ribadisce il perimetro del sindacato: alla Corte spetta verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della gravità indiziaria, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi è ammissibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non se si limiti a censure sulla ricostruzione dei fatti.

Nel merito, l’ordinanza impugnata è ritenuta del tutto congrua. Il Tribunale ha valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate tra il ricorrente e i correi, coordinato sul piano logico e cronologico con gli esiti della perquisizione e con il riconoscimento dei monili da parte della vittima del furto. Dalle captazioni emerge il ruolo del ricorrente quale soggetto che impartisce disposizioni ai complici per la collocazione dei preziosi rubati presso i compro oro.

Quanto all’interpretazione delle conversazioni, la Corte ribadisce che si tratta di questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile se non per manifesta illogicità, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità in materia. Parimenti generica è la contestazione della valenza indiziaria del riconoscimento dei monili, di cui non si allega nemmeno il verbale.

Sul secondo motivo, la Corte osserva che il carattere assoluto del divieto dell’art. 284, comma quinto bis, cod. proc. pen. è ritenuto pressoché pacifico dalla giurisprudenza di legittimità. Anche aderendo all’assunto difensivo di una presunzione meramente relativa, il provvedimento impugnato dà ampiamente conto della totale inaffidabilità del ricorrente: la professionalità dell’azione illecita, la pianificazione a monte, i precedenti per reati contro il patrimonio, l’incapacità di rispettare le prescrizioni della misura domiciliare e l’operatività del divieto, essendo intervenuta condanna per evasione nel quinquennio precedente. Tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, escludono la violazione del principio di proporzionalità e sorreggono la scelta della misura più afflittiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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