Responsabilità del proprietario e del direttore dei lavori nella rimessione in pristino (TAR Umbria n. 303 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di abusi edilizi, l’ordine di rimessione in pristino ha natura reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario dell’area, dovendo essere notificato anche a chi si trovi con il bene in un rapporto tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. La posizione di proprietario incolpevole e la diffida al conduttore assumono rilievo solo nella successiva fase di eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale, non nel giudizio sull’ordinanza di demolizione. Il direttore dei lavori non risponde invece delle difformità realizzate dopo la cessazione del suo incarico, essendo il suo obbligo di responsabilità circoscritto alle modalità esecutive stabilite dal permesso e al periodo di svolgimento dell’incarico.

Il Fatto

Una società gestiva, su terreni in locazione, un intervento di recupero ambientale di una cava dismessa mediante tombamento con materiale inerte, autorizzato con permesso di costruire. Un’architetto era stata nominata direttore dei lavori e aveva comunicato la fine degli stessi. All’esito di verifiche del N.O.E. e di A.R.P.A., il Comune ha contestato il conferimento di materiali non conformi al titolo e in assenza di titolo per i conferimenti successivi alla fine lavori, oltre allo spostamento non assentito di una pesa e di un box prefabbricato.

Il Comune ha quindi ordinato la rimessione in pristino a più soggetti: la proprietaria dell’area, gli amministratori della società conduttrice e il direttore dei lavori. Sono stati proposti tre ricorsi, riuniti: dal direttore dei lavori, dalla proprietaria dell’area e dalla conduttrice, quest’ultima dapprima in sede straordinaria e poi in sede giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il primo comma dell’art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001, che individua i responsabili della conformità delle opere, e il secondo, che esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo in caso di contestazione motivata agli altri soggetti e di eventuale rinuncia all’incarico. Il direttore non aveva esercitato né l’una né l’altra, ma il ricorso viene accolto solo in parte.

L’ordine di rimessione in pristino si fonda su tre autonome fattispecie: il conferimento di materiali difformi dal permesso, i conferimenti successivi alla dichiarazione di fine lavori e lo spostamento della pesa e del box. Il primo motivo del direttore è fondato limitatamente ai conferimenti successivi alla fine lavori, poiché non è giustificata l’attribuzione di una responsabilità per fatti avvenuti dopo la cessazione dell’incarico; resta fermo l’onere della ricorrente di provare quali materiali fossero stati conferiti in pendenza del titolo.

Sono respinti il secondo e il terzo motivo. L’ordine non è indeterminato, avendo puntualmente individuato le opere oggetto di ripristino ed escluso quelle conformi al permesso. Quanto alla pesa e al box, la destinazione stabile delle opere esclude l’edilizia libera, difettando tanto la precarietà oggettiva quanto quella funzionale, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, sez. VI, n. 447 del 2025 e n. 7776 del 2023. La comunicazione successiva alla realizzazione, priva di asseverazione, non equivale a CILA, né l’inerzia comunale forma un provvedimento implicito o un legittimo affidamento in capo a un professionista tenuto alla conoscenza della disciplina.

Il ricorso della proprietaria dell’area è rigettato. Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 9 del 2017 e l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023: l’ingiunzione a demolire va rivolta anche al proprietario, propter rem, a prescindere dall’imputabilità soggettiva. La diffida al conduttore, pur tempestiva, non rileva nella fase dell’ordine di demolizione ma solo in quella dell’eventuale acquisizione gratuita. Il ricorso della conduttrice è infine dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 8 d.P.R. n. 1199 del 1971: il principio di alternatività opera come fatto storico, indipendentemente dall’esito in rito del primo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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