Carta docente: ottemperanza al giudicato e Commissario ad Acta (TAR Lombardia n. 1788 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, è ammissibile quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione all’obbligo portato dal titolo, non contestato in giudizio. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad Acta per l’adozione degli atti sostitutivi. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente prima dell’azione di ottemperanza relativa a provvedimenti comportanti obbligo di pagamento di somme. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 807 pubblicata il 23.02.2024, con cui è stato accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta ovvero altro strumento equipollente.
Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 12.12.2024, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si è formato, come da attestazione della cancelleria in data 30.07.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la pretesa azionata dalla ricorrente, ritenendola adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e meritevole di accoglimento. Il Collegio ha richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., quale disciplina del giudizio di ottemperanza, e ha verificato la sussistenza dei presupposti: la formazione del giudicato, la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio.
L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad Acta nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta a cura del ricorrente. Il Commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono state liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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