Notifica irrituale della rimessione rende inammissibile il rinvio (Cass. pen. Sez. 2 n. 17511 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimessione del processo deve essere notificata alle altre parti personalmente, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., senza che siano ammessi mezzi equipollenti. È irrituale la notificazione dell’istanza al difensore di altra parte del processo che non sia presente, in quanto la rappresentanza attribuita in via generale al difensore dall’art. 488 cod. proc. pen. non opera per la ricezione di detta istanza, che è atto personale della parte. Il rigore di tale orientamento, che impone la notifica personale anche alla persona offesa ancorché non costituita parte civile, trova giustificazione nella rilevanza della richiesta, che può comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

Il Fatto

Alcuni imputati, coimputati di altra persona, chiedevano la rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo l’esistenza di una campagna mediatica pervasiva e localmente concentrata, capace di incidere sull’imparzialità dei giudici. La pressione dell’opinione pubblica, secondo gli instanti, avrebbe orientato l’organizzazione del processo, imprimendogli un carattere di eccezionalità non giustificato da esigenze oggettive e compromettendo il diritto di difesa.

L’istanza veniva depositata in udienza, con consegna di copia al difensore degli altri imputati non presenti, e successivamente depositata in cancelleria. La parte civile si costituiva con note scritte.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando che la notifica non era stata effettuata personalmente alle parti non presenti, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. La consegna di copia dell’istanza a mani del difensore in udienza, che aveva firmato per ricevuta su un foglio predisposto, non integra la formalità richiesta dalla legge.

La Suprema Corte ha precisato che la notifica alle altre parti costituisce condizione indefettibile di ammissibilità della richiesta di rimessione, che non ammette equipollenti. Ha richiamato il costante orientamento secondo cui è irrituale la notificazione dell’istanza al difensore di altra parte non presente, in quanto la rappresentanza generale attribuita al difensore dall’art. 488 cod. proc. pen. non opera per la ricezione di un atto personale come l’istanza di rimessione.

La Corte ha quindi ribadito che la notifica deve essere eseguita alle altre parti personalmente, compresa la persona offesa ancorché non costituita parte civile, per garantire la piena conoscenza dell’atto e la possibilità di interloquire, trattandosi di una richiesta che può comportare una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge.

All’inammissibilità è conseguita la condanna dell’istante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., stimata equa in euro tremila. Nessuna statuizione è stata adottata in favore della parte civile, non presente all’udienza e limitatasi a depositare note scritte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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