Nullità dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale adottata senza il contraddittorio (Cass. pen. Sez. 2 n. 17510 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nullo il provvedimento di correzione dell’errore materiale adottato de plano, senza l’osservanza del contraddittorio: l’art. 130 cod. proc. pen. richiama, a pena di nullità, le forme dell’art. 127 cod. proc. pen., con conseguente obbligo di avviso all’imputato e di fissazione dell’udienza camerale. La nullità dell’ordinanza di correzione non vale ad emendare l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza-documento, del tutto difforme rispetto alla parte motiva, e determina l’annullamento senza rinvio della stessa ordinanza e della sentenza-documento impugnata, con trasmissione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore corso.

Il Fatto

La Corte di appello di Potenza, in esito a giudizio abbreviato, aveva parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro, confermando la responsabilità della ricorrente per il reato di estorsione, commesso in concorso con altri due soggetti separatamente giudicati, ai danni della persona offesa. L’imputata aveva proposto ricorso per cassazione deducendo plurimi motivi, tra cui, in via preliminare, la violazione di legge per avere la Corte adottato, in data 4 settembre 2025, un’ordinanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza senza dare avviso all’imputata e al suo difensore. L’ordinanza aveva modificato il dispositivo nella parte in cui dichiarava erroneamente la prescrizione del reato nei confronti di altro soggetto, estraneo al processo, con riferimento ad altra sentenza.

Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza unitamente all’ordinanza di correzione. Il Procuratore generale aveva concluso per il rigetto del ricorso, ritenendolo tardivo. Questione preliminare, pertanto, è stata la verifica della tempestività dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il primo motivo di ricorso, di natura processuale, ritenuto fondato e assorbente dei restanti. Preliminarmente, la Corte ha potuto visionare gli atti, stante la natura della questione, accertando che la ricorrente aveva impugnato la sentenza unitamente all’ordinanza con la quale, su sollecitazione della cancelleria, era stato corretto l’errore materiale contenuto nel dispositivo.

L’errore era stato definito come un “marchiano errore materiale di trasposizione in sentenza di un dispositivo di altro procedimento”. La Corte ha rilevato che tale errore eliminava l’interesse della ricorrente a coltivare il ricorso fino al momento della comunicazione dell’ordinanza di correzione. Per tale ragione, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale, il ricorso non era tardivo, poiché l’impugnazione era stata proposta prima che l’ordinanza di correzione fosse comunicata.

Nel merito, la Corte ha rilevato che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 4 settembre 2025 era stata adottata de plano, senza l’adozione delle forme previste a pena di nullità dall’art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 130 cod. proc. pen. In particolare, non era stato dato avviso all’imputata e non era stata fissata un’apposita udienza camerale. Tale omissione integra una nullità a regime intermedio dell’ordinanza di correzione.

La Corte ha precisato che la nullità dell’ordinanza di correzione ha “effetti a cascata” sulla sentenza-documento impugnata: l’ordinanza nulla, infatti, non vale ad emendare l’errore materiale contenuto nel dispositivo, il quale rimane del tutto difforme rispetto alla parte motiva. La sentenza-documento, pertanto, non è validamente emendata e resta inficiata dal vizio.

In conclusione, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza di correzione sia della sentenza-documento impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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