Inammissibili i motivi sulla continuazione coperti da giudicato (Cass. pen. Sez. 4 n. 18006 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure relative all’affermazione di responsabilità o alla quantificazione del profitto del reato già dichiarate coperte dal giudicato nella sentenza rescindente di annullamento con rinvio. In tema di reato continuato, il giudice di rinvio non è tenuto a motivare specificamente l’aumento di pena per i reati satellite quando tale incremento sia di esigua entità, essendo sufficiente il richiamo alla congruità della pena determinata, purché risultino rispettati i limiti dell’art. 81 cod. pen. e non sia stato operato un cumulo materiale di pene.
Il Fatto
Con sentenza del 2019 il Tribunale condannava gli imputati per reati in materia di accise e indebita compensazione di crediti IVA inesistenti. In seguito a un primo annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, la Corte d’appello di Venezia rideterminava la pena per i reati non prescritti, revocava alcune pene accessorie e riduceva l’importo della confisca per equivalente. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vizi di motivazione in ordine alla mancata trattazione di un capo di imputazione, alla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione e alla determinazione dell’imposta evasa ai fini della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, relativo alla presunta omessa motivazione sul capo di imputazione concernente l’indebita compensazione, la Corte ha evidenziato che la sentenza rescindente aveva già dichiarato l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità in relazione ai reati non prescritti. Ne consegue che le censure sulla configurabilità del reato erano ormai coperte dal giudicato e non potevano essere riproposte in sede di rinvio.
In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021 secondo cui l’obbligo di motivazione per i singoli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. subisce una mitigazione quando l’incremento sia di esigua entità. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente fissato la pena base nel minimo edittale e applicato aumenti sensibilmente esigui, sicché alcun vizio motivazionale poteva configurarsi.
Quanto alla doglianza sulla confisca, la Corte ha rilevato che gli importi dell’imposta evasa, come indicati nei capi di imputazione, erano passati in giudicato e non potevano essere rimessi in discussione. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui, in tema di indebita compensazione, il profitto confiscabile è pari all’intero ammontare dell’imposta evasa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.