Ricettazione attenuata e prescrizione: rileva la pena del primo comma (Cass. pen. Sez. VII n. 215 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen. non integra una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale. Ai fini dell’applicazione della prescrizione deve quindi aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del medesimo articolo. La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. senza che assuma rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana. La norma tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi. Si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile quando la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per ricettazione e per detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto due profili. Con il primo motivo lamentava la mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di ricettazione. Con il secondo contestava la ritenuta sussistenza del reato presupposto di cui all’art. 474 cod. pen., in considerazione della scarsissima qualità della contraffazione dei marchi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara manifestamente infondato. È pacifico, osserva, che l’ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale. Da ciò discende che, ai fini del calcolo della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del medesimo articolo. Il riferimento è alla Sez. II n. 14767 del 21.03.2017.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene parimenti manifestamente infondato. Il principio cui si è correttamente informata la sentenza impugnata è che la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana.
La ragione sta nella natura dell’interesse tutelato. La norma protegge, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.
Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo. Per la sua configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e non ricorre quindi l’ipotesi del reato impossibile quando la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Il Collegio richiama sul punto la Sez. II n. 16807 dell’11.01.2019 e la Sez. V n. 5260 dell’11.12.2013.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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