Rimozione abusiva su demanio e silenzio-assenso sulla proroga (TAR Campania n. 1045 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione di beni del demanio marittimo, l’ordinanza con cui il Comune ingiunge la rimozione di opere abusive è provvedimento di natura vincolata, con la conseguenza che l’eventuale omissione della valutazione delle osservazioni procedimentali resta superata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. All’autorizzazione temporanea al posizionamento di manufatti sul demanio non può applicarsi la proroga prevista dall’art. 103 del D.L. n. 18/2020 quando il titolo scada dopo il 31 marzo 2022. Sull’istanza di proroga presentata dopo la scadenza del titolo non può formarsi alcun silenzio-assenso, non trovando applicazione l’art. 20 della legge n. 241/1990 in materia di concessioni demaniali, stante la natura discrezionale del potere sull’an.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima su cui insiste una struttura balneare. Per fronteggiare l’erosione costiera che minacciava i manufatti, il Comune le aveva rilasciato un’autorizzazione temporanea al posizionamento di blocchi in cls a protezione della struttura, con scadenza fissata al 30 aprile 2022.
Rilevata la mancata rimozione dei massi, il Comune ha adottato l’ordinanza di sgombero e ripristino, con contestuale avvio dell’azione d’ufficio in caso di inottemperanza. La società ha impugnato l’atto e chiesto il risarcimento dei danni, deducendo il vizio procedimentale e l’intervenuta proroga del titolo sino al 29 giugno 2022, oltre alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di proroga.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il vizio procedimentale lamentato è superato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: l’ordinanza ha natura vincolata e, in ragione della demanialità del bene e dell’occupazione abusiva, il Comune non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento diverso in esito alle osservazioni della parte.
Quanto alla dedotta proroga Covid, il Tribunale osserva che l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 operava per i titoli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022. Poiché l’autorizzazione scadeva il 30 aprile 2022, la proroga non poteva applicarsi.
Sull’istanza di proroga del 17 maggio 2022, presentata dopo la scadenza, il Comune non era tenuto a provvedere, versando la ricorrente in posizione di mera occupante abusiva. La Corte richiama il principio per cui la richiesta di proroga va presentata prima della scadenza del termine, per esigenze di chiarezza e trasparenza a garanzia dei terzi (Cons. Stato Sez. IV n. 2757 del 2023).
Nessun silenzio-assenso poteva inoltre formarsi, perché in materia di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico non trova applicazione l’art. 20 della legge n. 241/1990, presupponendo il procedimento concessorio l’esercizio di una potestà discrezionale sull’an (Cons. Stato Sez. V n. 7564 del 2019; Cons. Stato Sez. VII n. 7877 del 2022). Il principio vale a maggior ragione in presenza di istanza tardiva e di sopralluogo che ha riscontrato l’occupazione abusiva.
Accertata la legittimità del provvedimento, il Tribunale respinge anche la connessa domanda risarcitoria. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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