Esclusione per interlinea singola illegittima e travolgimento della non aggiudicazione (TAR Campania n. 1049 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis che prescrivono modalità redazionali dell’offerta tecnica, qualora ambigue nel loro tenore e prive di una espressa e specifica sanzione escludente, non possono fondare l’esclusione del concorrente. Ai fini della loro interpretazione trovano applicazione i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e, in presenza di più possibili letture, va privilegiata quella che consente la più ampia partecipazione, in ossequio al favor partecipationis. La mancata osservanza di un parametro meramente formale non può prevalere sull’interesse pubblico alla selezione dell’offerta migliore, presidiato dagli artt. 97, comma 2, Cost. e dal principio del risultato. L’illegittimità dell’esclusione si propaga, per invalidità derivata, alla successiva determina di non aggiudicazione che da essa abbia fatto discendere la propria statuizione.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava a una procedura negoziata indetta per l’affidamento del servizio di ripristino post incidente sulla piattaforma stradale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con la facoltà, prevista dalla legge di gara, di non aggiudicare in assenza di offerte convenienti. Alla gara prendevano parte quattro operatori.
La Commissione di gara escludeva la ricorrente per asserita difformità dell’offerta tecnica rispetto al punto 6.4 della lettera di invito, per non avere editato l’indice in interlinea singola. La stazione appaltante ratificava le esclusioni e disponeva la non aggiudicazione della procedura. La società impugnava l’esclusione e, con motivi aggiunti, la determina di non aggiudicazione. Il Tribunale accoglieva in via cautelare la domanda di sospensiva, rilevando il fumus in ragione del tenore non inequivoco delle prescrizioni redazionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per genericità. Il difetto di specificità opera come extrema ratio, essendo dovere del giudice interpretare i mezzi di impugnazione; nella specie la ricorrente ha evidenziato il nesso di connessione logico-giuridica fra esclusione e determina, denunciando l’illegittimità di quest’ultima in via derivata.
Nel merito il Tribunale conferma la delibazione cautelare. L’interpretazione delle clausole della lex specialis segue i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ma quando esse presentino margini di opinabilità il favor partecipationis impone di preferire la lettura che consente la più ampia partecipazione. Tale approccio sottende l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, in attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97, comma 2, Cost.
Nel caso concreto l’indicazione redazionale “(formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola)” è collocata in una parentesi che precede la locuzione “compresi indice, grafici e tabelle”, non risultando univocamente riferibile anche a indici, grafici e tabelle. Parimenti ambiguo è l’art. 7 della lettera di invito, che non richiama espressamente l’art. 6.4 e può leggersi come riferito a difformità sostanziali. Di qui l’applicazione dell’orientamento che privilegia l’opzione ermeneutica più favorevole al privato.
Ad abundantiam il Collegio osserva che clausole siffatte, ove interpretate nel senso di sanzionare con l’esclusione la violazione di un mero parametro formale, sarebbero radicalmente nulle per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, con gli artt. 97 Cost. e con il principio del risultato. La procedura di gara non può ridursi a una corsa ad ostacoli fra adempimenti formali.
Accertata l’illegittimità dell’esclusione, il Tribunale dichiara l’invalidità derivata della determina di non aggiudicazione. La facoltà di non aggiudicare ex art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, ma nel caso di specie l’amministrazione non ha esternato alcun apprezzamento autonomo sulle offerte, limitandosi a far discendere la non aggiudicazione dall’esclusione di tutte le proposte. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono pertanto accolti, con condanna del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.