Procura alle liti generica inammissibile nel ricorso per ottemperanza telematico (TAR Lombardia n. 1727 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura speciale rilasciata su foglio separato, non materialmente congiunto al ricorso nativo digitale, è idonea solo se contiene gli elementi esaustivi della controversia: l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto e ogni altro elemento utile alla sua individuazione. L’allegazione di una copia informatica della procura cartacea alla PEC o alla busta telematica non integra la procura apposta in calce, poiché non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto e non prova l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. La genericità della procura integra vizio di inammissibilità non sanabile ex art. 39, comma 1, cod. proc. amm. e art. 182, secondo comma, c.p.c., né scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 515/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. L’Amministrazione non aveva adempiuto e la parte creditrice proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio in camera di consiglio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura speciale, richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità adita e ogni elemento utile all’individuazione della controversia. Nel caso concreto la procura, rilasciata su supporto analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava né il TAR presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione.
Il Tribunale ha respinto la tesi difensiva secondo cui la procura allegata alla busta telematica sarebbe chiaramente riferibile al giudizio. La congiunzione fisica tra documenti, uno informatico e l’altro analogico, non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo.
Il Collegio ha aderito all’orientamento della Sezione inaugurato dalla pronuncia 17.3.2026, n. 1302, e richiamato Cons. Stato, III, 2.2.2026, n. 866 e III, 25.10.2024, n. 8552. Ha escluso che l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consenta di estendere la figura della procura in calce ai fogli separati depositati telematicamente. Tale formalità certifica l’autografia della sottoscrizione, ma non elimina l’esigenza degli elementi identificativi della controversia.
Il Tribunale ha quindi preso le distanze dall’indirizzo che riteneva valida la copia digitalizzata della procura cartacea allegata alla PEC, espresso da Cons. Stato, III, n. 8552/2024, poiché esso non dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso. L’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 ha stabilito che la procura speciale deve preesistere, o essere coeva, al ricorso, e non alla notifica o al deposito.
Quanto alla sanabilità del vizio, il Collegio ha richiamato l’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 182, secondo comma, c.p.c.: essendo la procura speciale requisito di ammissibilità, essa deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, con esclusione del potere di rinnovazione. Anche l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. è stato escluso, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente, che la parte avrebbe potuto prudentemente seguire. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è più ammessa la regolarizzazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
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