Rinnovazione dell’esame dell’imputato e motivazione rafforzata in appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 33980 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa deve procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale dell’esame dell’imputato che abbia reso dichiarazioni in causa propria, ove queste siano state assunte e ritenute decisive dal giudice di primo grado. L’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non distingue tra categorie di dichiaranti e non consente limitazioni fondate sulla qualità soggettiva del dichiarante. In caso di riforma dell’assoluzione in condanna, il giudice di appello è tenuto alla motivazione rafforzata: deve confutare specificamente i più rilevanti argomenti della sentenza riformata, evidenziandone l’incompletezza o l’incoerenza, e non può limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio come preferibile. Non è necessario acquisire elementi nuovi rispetto a quelli esaminati in primo grado.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Macerata, ha dichiarato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di violenza sessuale e per lesioni personali, comminando la pena di anni tre di reclusione e il risarcimento in favore della parte civile. Prima di decidere, il giudice dell’appello ha disposto, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell’istruttoria limitatamente all’esame della persona offesa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, articolando sei motivi. La questione centrale concerne il perimetro della rinnovazione dibattimentale in appello e il rispetto dell’onere di motivazione rafforzata in caso di ribaltamento dell’assoluzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta prioritariamente il quinto motivo. Non sussiste un obbligo generalizzato di esaminare l’imputato in appello per il solo fatto della riforma dell’assoluzione in condanna. L’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. impone la rinnovazione con riguardo alla prova dichiarativa la cui valutazione è risultata decisiva ai fini del proscioglimento.

Il collegio esclude che un siffatto obbligo possa desumersi dalla giurisprudenza della Corte EDU. La sentenza Maestri c. Italia dell’8 luglio 2021 non è una sentenza pilota né ha evidenziato carenze strutturali dell’ordinamento italiano; le sue conclusioni vanno lette alla luce dello svolgimento del procedimento ivi esaminato. I ricorrenti erano stati esaminati in primo grado.

Deve invece ritenersi doveroso per il giudice d’appello procedere all’esame dell’imputato che abbia reso dichiarazioni in causa propria. Il sintagma prova dichiarativa è predicabile di tutte le categorie di dichiaranti e non ammette distinzioni. Già Sez. Un. n. 27620 del 2016 aveva affermato che, nel caso di riforma dell’assoluzione fondata su un diverso apprezzamento di una dichiarazione decisiva, il giudice dell’appello deve procedere d’ufficio alla rinnovazione, senza distinzioni legate alla qualità soggettiva del dichiarante.

Nel caso concreto l’imputato, in primo grado, aveva reso dichiarazioni pro se, ampiamente valutate dal Tribunale e decisive per il giudizio assolutorio. La loro mancata rinnovazione integra la violazione dedotta, mentre è manifestamente infondata la censura relativa all’art. 190-bis cod. proc. pen. con riguardo all’esame della persona offesa, doveroso alla stregua dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen..

Fondato è anche il terzo motivo. La Corte ricorda l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 33748 del 2005: il giudice che riformi totalmente la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio ragionamento e confutare gli argomenti della prima sentenza, senza imporre la propria valutazione come preferibile. Nella specie la Corte territoriale si è concentrata sulla ricostruzione del fatto e sull’attendibilità del racconto della persona offesa, senza confrontarsi compiutamente con la sentenza assolutoria, fondata sul difetto dell’elemento soggettivo. La sentenza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.

Nota della Redazione

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