Tentato omicidio, idoneità dell’azione e inceppamento provato per indizi (Cass. pen. Sez. I n. 33973 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto tentato l’idoneità dell’azione va valutata ex ante, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento dell’azione e alle condizioni meramente prevedibili nel caso concreto. È irrilevante, ai fini della configurabilità del tentativo, che la persona offesa sia riuscita a ripararsi prima o dopo lo sparo, o che si trovasse o meno sulla linea di tiro. L’inceppamento dell’arma, che ha impedito la consumazione, può essere provato anche per indizi, purché il fatto noto abbia intrinseca valenza indicativa e il percorso logico del giudice di merito non presenti fratture. In tema di attenuanti generiche, il giudizio del merito è sindacabile in legittimità solo se contraddittorio o non ancorato agli elementi dell’art. 133 cod. pen. Non richiede specifica motivazione la pena irrogata al di sotto della media edittale.

Il Fatto

Il Tribunale di Trani, con rito abbreviato, aveva condannato due imputati per i reati di cui agli artt. 337, 393 e 612 cod. pen. e agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma, ha riqualificato il fatto di cui all’art. 393 cod. pen. in quello di cui all’art. 612 cod. pen. e ha ridotto le pene, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla qualificazione giuridica del fatto, con riguardo in particolare alla ritenuta idoneità dell’azione e all’inceppamento dell’arma.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati. Sul trattamento sanzionatorio, il Collegio ha osservato che il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 è punito con la reclusione da un anno e quattro mesi a sei anni e sei mesi. La pena di due anni e sette mesi applicata dal giudice del merito si colloca quindi al di sotto della media edittale, evenienza che non esige una specifica e dettagliata motivazione, secondo il consolidato indirizzo richiamato Sez. 3 n. 29968 del 22.02.2019 e Sez. 2 n. 36104 del 27.04.2017.

Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio e se dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti (richiamate Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017 e Sez. 2 n. 3896 del 20.01.2016). Le parziali ammissioni dell’imputato non erano decisive, perché relative a circostanze già acquisite tramite l’indagine tecnica sul bossolo, che aveva accertato l’appartenenza dell’arma a una comune da sparo.

Sul motivo relativo alla qualificazione del fatto, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione delle evidenze probatorie. L’idoneità dell’azione prescinde dal fatto che la vittima si sia riparata dietro un’autovettura prima o dopo lo sparo e dal fatto che si trovasse esattamente sulla linea di tiro: essa è la capacità dell’azione di causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali, da valutarsi secondo le condizioni prevedibili (richiamate Sez. Un. n. 1 del 18.03.1970, Kofler, e Sez. 1 n. 32851 del 10.06.2013).

Quanto all’inceppamento, la Corte ha escluso che esso fosse frutto di congettura. Le sentenze di merito lo avevano desunto dal filmato della telecamera di sicurezza, che mostrava l’imputato recuperare l’arma, scarrellarla e tentare di esplodere un nuovo colpo. Nel processo penale la prova indiziaria consiste nel desumere un fatto ignoto da un fatto noto con intrinseca valenza indicativa (richiamate Sez. 6 n. 37108 del 02.12.2020 e Sez. 1 n. 1790 del 30.11.2017), e, in assenza di fratture logiche, sfugge al sindacato di legittimità. Il terzo motivo, identico a quello del coimputato, è stato dichiarato infondato per le stesse ragioni. Rigettati i ricorsi, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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