Rinnovazione misura cautelare minorile e obbligo di motivare eccezionali esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. I n. 25097 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovazione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare caducata per violazione dei termini di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, comma 5, legge n. 47 del 2015, il giudice deve dare specifica e autonoma motivazione in ordine alla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, ulteriore e più incisiva rispetto a quella del provvedimento divenuto inefficace. La mera replica di quest’ultimo, mediante richiamo testuale, copia e incolla o tecniche analoghe, integra sostanziale disapplicazione della norma. Il difetto di motivazione non è sanabile dal Tribunale del riesame, i cui poteri integrativi ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. operano solo quando la motivazione non sia del tutto mancante. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di rinnovazione.

Il Fatto

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, Sezione per il riesame, con ordinanza del 31 marzo 2026, in parziale accoglimento dell’istanza del minore indagato, aveva sostituito la misura del collocamento in istituto penale minorile con quella del collocamento presso una comunità, affidando l’indagato ai servizi minorili.

La misura originaria era stata applicata dal GIP per i minorenni il 16 marzo 2026, in rinnovazione di una precedente ordinanza caducata per il tardivo deposito della decisione sul riesame. Il difensore del minore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 272 ss., 292, comma 2, lett. c), e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari richieste dalla norma.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della disciplina introdotta dalla riforma del 2015. L’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. sancisce la perdita di efficacia dell’ordinanza coercitiva quando la decisione e il deposito non intervengano nei termini prescritti e stabilisce che l’ordinanza non possa essere rinnovata. Per evitare aree di impunità cautelare, il legislatore consente la rinnovazione solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari, da motivare specificamente.

Il Collegio richiama la Corte cost. n. 233 del 2016, che ha ritenuto il bilanciamento operato dal legislatore non censurabile, sottolineando come la norma miri a contrastare prassi distorsive quali la successione di ordinanze-fotocopia, caducate e non controllate. La stessa pronuncia chiarisce che, a prescindere dall’intensità del pericolo, resta possibile l’adozione di una misura diversa da quella carceraria, in ossequio al principio di adeguatezza.

Quanto alla portata delle eccezionali esigenze cautelari, la Corte dà conto dei contrasti interpretativi. Un orientamento — Sez. VI n. 53124 del 2017, Firaku — le identifica in un’esposizione al pericolo per la collettività non superabile se non con una misura coercitiva, senza necessità di elementi nuovi o sopravvenuti. Un indirizzo più restrittivo — Sez. VI n. 8515 del 2017, Kolaj — esige l’indicazione dell’imminenza del pericolo e delle concrete occasioni di commissione; Sez. I n. 806 del 2023, Avventurato valorizza il rilievo dei beni giuridici tutelati e la gravità dei fatti.

Quale che sia l’esegesi accolta, la Corte afferma che la norma impone comunque una motivazione specifica, ulteriore rispetto a quella dell’ordinanza caducata; la sua replica testuale si risolve in disapplicazione della disposizione. Nel caso concreto, dall’esame degli atti emerge che l’ordinanza del 16 marzo 2026 riproduce pedissequamente la precedente, senza modifiche testuali né menzione del provvedimento dichiarativo dell’inefficacia.

Di fronte a tale ordinanza “fotocopia”, il Tribunale del riesame era tenuto ad annullarla, non potendo esercitare i propri poteri integrativi: questi operano solo quando la motivazione non sia totalmente mancante, come ribadito da Sez. V n. 23229 del 2018, Capriati e Sez. IV n. 25965 del 2021, Freitag. Il riesame, inoltre, non ha considerato la doglianza difensiva, incorrendo nel vizio di carenza motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza impugnata, insieme a quella applicativa del 16 marzo 2026, è annullata senza rinvio, con ordine di immediata liberazione dell’indagato se non detenuto per altra causa e trasmissione degli atti alla cancelleria ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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