Furto venatorio di avifauna procedibile d’ufficio per la destinazione a pubblica utilità (Cass. pen. Sez. IV n. 2759 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di furto, l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità, prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen., è integrata anche dalla fauna selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato tutelato nell’interesse della collettività. Ne deriva che il furto venatorio di avifauna resta procedibile d’ufficio anche dopo la novella recata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che all’art. 624, comma 3, cod. pen. ha mantenuto la procedibilità d’ufficio per le ipotesi aggravate dalla destinazione del bene a pubblico servizio o a pubblica utilità. Il giudice di merito che ometta di motivare su tale specifica contestazione incorre in omissione di motivazione su un punto determinante, con conseguente annullamento della sentenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 5 febbraio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione all’accusa di tentativo di furto pluriaggravato. Il capo di imputazione contestava l’esposizione della cosa alla pubblica fede, l’impiego di mezzo fraudolento e la recidiva qualificata, per avere l’indagato tentato di impossessarsi di avifauna selvatica — qualificata patrimonio indisponibile dello Stato — mediante l’uso di strumenti di caccia proibiti, ovvero bastoncini detti “vischio” ricoperti di sostanza adesiva.
Il Tribunale ha ritenuto mancante la condizione di procedibilità, non essendo stata proposta querela entro il termine previsto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Ha motivato osservando che il furto di avifauna non rientra tra i reati procedibili d’ufficio, non riconducendolo alla previsione dell’art. 625, n. 7, cod. pen. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la fauna selvatica, comprensiva dei volatili, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è ontologicamente destinata ad assolvere una funzione di interesse pubblico e collettivo. A sostegno ha richiamato la nozione di fauna selvatica protetta dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, il contenuto dell’art. 9 Cost., l’art. 828, comma 2, cod. civ. e la relazione illustrativa alla riforma, che ha inteso conservare la procedibilità d’ufficio per le sole circostanze che denotano maggior disvalore penale.
Il ricorrente ha inoltre richiamato diversi precedenti di legittimità nei quali beni ambientali sono stati riconosciuti cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità: Sez. V n. 694 del 2021 per la flora demaniale, Sez. V n. 53984 del 2017 per le acque pubbliche, Sez. IV n. 26678 del 2009 per la sabbia del mare o del fiume, Sez. V n. 5000 del 2007 per gli alberi comunali e Sez. I n. 4721 del 1995 in tema di riabilitazione.
La Corte, in disparte le argomentazioni dell’Ufficio ricorrente, ha incentrato la decisione su una considerazione di ordine processuale. Nel capo di accusa il P.M. aveva espressamente contestato l’aggravante dell’art. 625, n. 7, cod. pen., non solo richiamandola numericamente ma descrivendone il contenuto con riferimento all’oggetto del tentativo di impossessamento, cioè l’avifauna quale patrimonio indisponibile dello Stato.
In tale espressione la Corte ha ritenuto compreso il riferimento alla destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità, rilevante ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen., come novellato dall’art. 2, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 150 del 2022. Rispetto a tale contestazione, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare in modo apodittico che l’avifauna non è compresa in alcuna delle ipotesi procedibili a querela, senza spiegare le ragioni della decisione.
La sostanziale omissione di motivazione su un aspetto determinante ha comportato l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte d’appello di Brescia.
Nota della Redazione
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