Rinnovazione notifica decreto giudizio spetta al giudice dibattimento (Cass. pen. Sez. I n. 11783 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento penale, una volta che il giudice del dibattimento abbia rilevato in sede di atti preliminari la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio, la rinnovazione di tale notificazione è riservata in via esclusiva al giudice del dibattimento, ai sensi dell’art. 143, disp. att. cod. proc. pen., afferendo alla verifica della regolare costituzione delle parti prevista dall’art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen. E’ pertanto abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento trasmetta gli atti al giudice dell’udienza preliminare per demandargli tale adempimento, determinando una non consentita regressione del procedimento. Il conflitto negativo di competenza è ammissibile ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., poiché non opera, in presenza di un atto abnorme del giudice del dibattimento, la preclusione che impedisce al giudice dell’udienza preliminare di opporsi alla decisione del giudice del dibattimento.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, nell’ambito di un procedimento per truffa aggravata a carico di due imputati, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Catania. All’esito dell’udienza preliminare, il GUP aveva disposto il giudizio degli imputati davanti al Tribunale. Quest’ultimo, all’udienza fissata per la celebrazione del dibattimento, ha rilevato preliminarmente l’irregolarità delle notifiche agli imputati del decreto che dispone il giudizio e ha ordinato la trasmissione degli atti al GUP perché procedesse alle notifiche in modo regolare.
Nel sollevare il conflitto, il GUP ha contestato che le notifiche fossero state ritenute irregolari e ha qualificato il provvedimento del Tribunale come atto abnorme di tipo strutturale, spettando in ogni caso al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione delle notifiche del decreto che dispone il giudizio nelle ipotesi della loro irregolarità. Da tale trasmissione degli atti sarebbe derivata una non consentita regressione del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il conflitto. Il giudice del dibattimento e quello dell’udienza preliminare, con le rispettive decisioni, hanno contemporaneamente ricusato la competenza a provvedere nel medesimo procedimento, determinando una stasi della fase in cui esso versa. Sussistono così le condizioni di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., ma a condizione che ci si trovi in presenza di un atto abnorme del giudice del dibattimento, rispetto al quale non opera la preclusione, prevista dalla stessa norma, che impedisce al giudice dell’udienza preliminare di opporsi alla decisione del giudice del dibattimento. Sul punto la Corte richiama Sez. I, n. 46824 del 21/09/2023, Navarro Gutierrez, Rv. 285407 – 01.
Non viene in considerazione, ai fini dell’esame, la dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio, che rientra nei poteri del giudice del dibattimento e non ammette dissenso del giudice dell’udienza preliminare, neppure a mezzo di conflitto, in ragione della preclusione richiamata. Rileva invece che il giudice del dibattimento, ritenuta in sede di atti preliminari la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio, abbia demandato al GUP, che aveva celebrato l’udienza preliminare, la rinnovazione della notificazione del medesimo decreto.
Tale attività, giunti a quella fase, è riservata esclusivamente al giudice del dibattimento ai sensi dell’art. 143, disp. att. cod. proc. pen., afferendo propriamente alla verifica, attribuita funzionalmente a quel giudice, della regolare costituzione delle parti ex art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il solo giudice del dibattimento è tenuto a curarne l’intero iter: individuare la notificazione da rinnovare, disporre l’adempimento e controllarne l’esito. Si configura così un’esclusiva attribuzione del potere in materia, come affermato da Sez. U., n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02, rispondente all’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo, che rimarrebbe ingiustificatamente pregiudicata da regressioni dovute all’esercizio di attribuzioni proprie del giudice che procede in sede di atti preliminari al dibattimento.
L’atto con cui il Tribunale ha ricusato la competenza risulta dunque avulso dal sistema processuale e pertanto abnorme, non potendo il GUP, cui gli atti sono stati trasmessi, sostituirsi nella rinnovazione al giudice del dibattimento a seguito di un’indebita regressione del procedimento. Ne discende la risoluzione del conflitto con declaratoria della competenza del Tribunale di Catania, al quale gli atti devono essere trasmessi.
Nota della Redazione
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