Tentato omicidio: incompatibile il dolo eventuale, richiesto il dolo diretto (Cass. pen. Sez. I n. 11784 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo eventuale non è compatibile con la fattispecie del tentato omicidio, che richiede il dolo diretto, sia pure manifestatosi nella forma del dolo alternativo. È pertanto viziata la sentenza di appello che, per qualificare il fatto come tentato omicidio anziché come lesioni personali dolose, si limiti ad affermare che l’azione è volontaria e caratterizzata da dolo “almeno eventuale” rispetto al possibile evento letale. In tema di verbale riassuntivo dell’audizione dei periti in giudizio abbreviato, la verbalizzazione in forma riassuntiva non richiede l’impossibilità della riproduzione fonografica, applicandosi l’art. 420, comma 4, cod. proc. pen. per il richiamo dell’art. 441 cod. proc. pen.. La nullità a regime intermedio va eccepita nei limiti di deducibilità dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che la sua proposizione per la prima volta con l’atto di appello è tardiva.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un’imputazione per tentato omicidio e per furto aggravato. Secondo la contestazione, l’imputato avrebbe colpito la persona offesa alla gola con un coltello, in una circostanza in cui l’azione avrebbe messo in pericolo la vita. Il fatto rilevante è collocato all’interno dell’abitazione della persona offesa.

In primo grado, la sentenza era stata emessa in sede di giudizio abbreviato. Il giudice di appello, in parziale riforma, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste dal reato di furto aggravato, rideterminando la pena per il residuo reato di tentato omicidio, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando censure in cinque motivi, tra cui quelle relative alla verbalizzazione delle audizioni peritali e alla qualificazione giuridica del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato i primi due motivi, relativi alla verbalizzazione sintetica dell’esame dei periti. Ha ricordato che, in tema di violazione delle norme processuali, non rileva il vizio di motivazione, spettando alla Corte di cassazione ricostruire dagli atti la correttezza dell’applicazione delle norme. Nel caso concreto, le doglianze sono rimaste sul piano assertivo, poiché la difesa, presente all’atto e alla verbalizzazione, non ha rappresentato di aver inoltrato rilievi.

La Corte ha poi chiarito che, nel giudizio abbreviato, anche in caso di assunzione di prove si applica l’art. 420, comma 4, cod. proc. pen., per il richiamo dell’art. 441 cod. proc. pen., con la conseguenza che la verbalizzazione in forma riassuntiva non richiede l’impossibilità della riproduzione fonografica. Ha inoltre rilevato che non risulta eccepita alcuna nullità durante l’udienza, essendo stata l’eccezione dedotta solo con l’atto di appello, quindi tardivamente, trattandosi di nullità a regime intermedio soggetta ai limiti dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Quanto agli altri motivi, la Corte ha ritenuto che le doglianze assumano la dovuta specificità solo quando censurano la ricostruzione del dolo del tentato omicidio anziché di quello delle lesioni personali. La sentenza impugnata, per spiegare l’infondatezza dei rilievi, aveva concluso che l’azione si connotava come volontaria e caratterizzata da dolo “almeno eventuale” rispetto al possibile evento letale.

Tale affermazione, non escludendo l’ipotesi del dolo eventuale, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, richiamato nel testo, secondo cui il dolo eventuale non è compatibile con la fattispecie del tentativo, che esige il dolo diretto, sia pure nella forma del dolo alternativo. Sotto tale profilo, le doglianze sono state accolte e la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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