Rinnovo della fase decisoria VIA e ottemperanza al giudicato di annullamento (Cons. Stato n. 5270 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per incompetenza dell’organo che lo ha adottato impone all’amministrazione di rinnovare la sola fase decisoria del procedimento ad opera dell’organo competente, lasciando integre le fasi anteriori. Il giudicato conformativo così formato non vincola nel merito la successiva determinazione: l’organo competente resta libero di riesercitare il potere e di adottare anche un provvedimento di identico contenuto. La sottoscrizione del provvedimento da parte dell’organo individuato come competente esprime la volontà di far proprio il contenuto dell’atto e integra, di per sé, l’ottemperanza. Non configura violazione o elusione del giudicato la riadozione del medesimo diniego, quando muti soltanto l’organo firmatario in conformità alla statuizione giurisdizionale.
Il Fatto
Una società aveva presentato istanza di compatibilità ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (VINCA) per la realizzazione di un impianto eolico. Con decreto ministeriale era stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, adottato dal Ministro competente di concerto con il Ministro della cultura. Il TAR Lazio, con sentenza del 2023, aveva respinto il ricorso della società avverso quel diniego.
La Sezione, in riforma, ha annullato il decreto ministeriale per incompetenza dei Ministri, affermando la necessità di rinnovare la fase decisoria del procedimento con le determinazioni conclusive dei direttori generali di entrambi i Ministeri, organi divenuti competenti a seguito della modifica normativa. Dopo l’inerzia iniziale dell’amministrazione, i direttori generali hanno riadottato il medesimo giudizio negativo. La società ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità del nuovo decreto per violazione ed elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso in ottemperanza. La questione centrale è la portata conformativa del giudicato di annullamento per incompetenza: occorre stabilire se l’amministrazione, una volta individuato l’organo competente, fosse vincolata a riesaminare nel merito i presupposti del diniego oppure potesse limitarsi a confermare la precedente determinazione negativa.
La Sezione ricostruisce il contenuto della sentenza oggetto di ottemperanza: essa ha rilevato l’incompetenza dei Ministri e ha affermato la necessità di rinnovare la fase decisoria, non anche le fasi anteriori del procedimento. Con il nuovo decreto, la fase decisoria è stata effettivamente rinnovata, poiché il provvedimento è stato sottoscritto dai direttori generali, cioè dagli organi indicati come competenti.
Il passaggio argomentativo decisivo è di ordine logico prima ancora che giuridico: la sottoscrizione del provvedimento da parte di un organo esprime la volontà di quest’ultimo di far proprio il contenuto dell’atto. Se dunque i direttori generali hanno sottoscritto il diniego, se ne deve desumere che essi abbiano inteso farne integralmente proprio il contenuto. Il nuovo decreto risulta così riferibile agli organi competenti e il giudicato è stato correttamente ottemperato.
La Corte precisa che il rinnovo della fase decisoria non implicava affatto che il potere dovesse essere riesercitato in senso favorevole alla ricorrente. Restava nella piena discrezionalità dell’organo competente la scelta di merito sul provvedimento finale. A sostegno richiama l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, secondo cui, in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, il potere amministrativo non è ancora stato esercitato e il giudice deve assorbire ogni ulteriore censura, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus.
Da qui la conclusione: essendo stata rilevata la sola incompetenza, l’amministrazione restava libera di riesercitare il potere adottando nuovamente il medesimo atto, purché firmato dall’organo competente. Il ricorso in ottemperanza è pertanto rigettato e le spese processuali sono compensate in ragione della minima attività della parte resistente.
Nota della Redazione
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